Artigiani e sospensioni dell’attività lavorativa

Milano, 9.6.2015
Lunedì 8 giugno 2015 è stato firmato a livello regionale, l’accordo tra le sette parti sociali dell’artigianato della Lombardia (Confartigianato, Cna, Claai, Casartigiani, Cgil,Cisl, Uil) per la gestione delle sospensione dell’attività lavorativa con indennità AspI (legge 28.06.2012 n.92) con il necessario contributo del Fondo di Solidarietà bilaterale per l’artigianato costituito di recente a livello nazionale.
Solo con il concorso economico dell’ente bilaterale l’Inps potrà erogare la prestazione Aspi ai lavoratori sospesi. Si tratta in sostanza di ” una cassa integrazione mutualistica “, che permette di usare  al meglio le risorse della bilateralità, per sostenere chi è ancora colpito dalla crisi.
Una breve sintesi
La sospensione dell’attività lavorativa può avvenire dal 1 giugno – 31 dicembre 2015
Le aziende artigiane in tale periodo possono usare due strumenti per affrontare le crisi, la Cassa Integrazione in Deroga per 5 mesi  e la Sospensione Attività Lavorativa con intervento AspI e integrazione bilateralità per 90 giorni.
Possono avvalersi della sospensione le aziende che hanno i seguenti due requisiti : almeno 12 mesi di versamenti all’ Ente Lombardo Bilaterale per l’Artigianato (Elba) e i requisiti soggettivi della contribuzione ASpI (verificati da Inps) in quanto compatibili con la tutela in costanza di rapporto di lavoro: due anni di assicurazione contro la disoccupazione, devono essere trascorsi almeno due anni dal versamento del primo contributo contro la disoccupazione.Il biennio viene determinato a decorrere dal primo giorno in cui il lavoratore risulta sospeso.Un anno di contribuzione contro la disoccupazione (contributi Ds e/o Aspi) nel biennio precedente l’inizio del periodo di sospensione.
La sospensione è pagata al 20 % da Elba (Istituito fondo specifico Fsba) e dall’80 % Inps (quota Aspi). Le sette parti sociali dell’artigianato della Lombardia hanno scelto la modalità di pagamento congiunto, vuol dire che il lavoratore riceve il bonifico da Inps dove sono presenti le due quote (Elba + Inps) e alla fine riceverà/scaricherà anche il mod.CU.
I giorni di sospensione sono max 90 per persona coinvolta, i giorni non fruiti per la sospensione (es. ripresa lavoro) possono essere recuperati per un successivo accordo.
La sequenza delle azioni per giungere alla definizione della sospensione è la seguente:
1. Firma accordo sindacale (titolare azienda, rappresentante sindacale Rsb, associazione artigiana) , da svolgersi in azienda o presso gli enti bilaterali territoriali e/o parti sociali. L’accordo deve essere fatto precedentemente al primo giorno di sospensione,  per il solo mese di giugno 2015 l’accordo sindacale può essere fatto prima che l’azienda invii la domanda all’Inps comunque entro il 20 giugno.
2. Invio da parte azienda ad Inps domanda di sospensione (tutto telematicamente)
3. Invio da parte dell’azienda ad Elba ( fsba@pec.elba.lombardia.it) dell’accordo sindacale
4. L’Elba conferma ad Inps che l’azienda ha i requisiti della bilateralità (12 mesi versamenti)
5. L’Inps verifica requisiti soggettivi contributivi dei lavoratori
6. Invio comunicazione Elba ai lavoratori che è stata accolta domanda
7. Pagamento sospensione da parte di Inps ai lavoratori

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Download documento Verbale di accordo
Cisl Lombardia – (27 KB)
Download documento Accordo Regionale
Cisl Lombardia – (1.15 MB)