La responsabilità degli infortuni non legata alla qualifica del contratto attribuita

Milano, 5.11.2019

Con la sentenza n. 43193/19 la Corte di Cassazione stabilisce che non hanno rilevanza eventuali non coincidenze tra quanto realmente svolto all’interno del luogo di lavoro e la qualifica contrattuale del lavoratore, se coinvolto in fatti che riguardano le violazioni in materia di prevenzione degli infortuni.

La sentenza riguarda un ricorso fatto sia dal datore di lavoro, sia da un geometra assistente del cantiere edile, nel quale ha trovato la morte un lavoratore investito dal cedimento di una autogrù con il suo carico. Il fatto è avvenuto a causa di un’errata manovra da parte dello stesso lavoratore, addetto alle manovre del mezzo.

Il lavoratore era stato “comandato” all’operazione proprio dall’assistente ed è poi risultato senza abilitazione alla manovra del mezzo e senza aver ricevuto alcuna formazione e informazione specifica.

I primi due gradi di giudizio hanno visto la condanna del datore di lavoro e dell’assistente.  E’ stato presentato ricorso in Cassazione, che ha confermato la responsabilità sia del responsabile dell’azienda, datore di lavoro, sia dell’assistente che aveva impartito l’ordine di esecuzione del lavoro.
La sentenza si focalizza sulla figura dell’ assistente di cantiere (geometra) inquadrandolo come figura di dirigente e non solo di esecutore di ordini a lui impartiti dal datore di lavoro chiarendo alcuni profili della definizione delle figure coniugandoli a quanto espresso dall’Art. 2 del DLgs 81/2008.

 

 Sentenza 43193 ottobre 2019 – Mansioni e responsabilità infortuni