Sicurezza sul lavoro, la sostituzione del preposto con persona non competente e non formata non è valida

Milano, 4.1.2019

La Corte di Cassazione è intervenuta nuovamente sul sistema di vigilanza e responsabilità del datore di lavoro ed in particolare sulla sua continuità attraverso la figura del preposto. Lo ha fatto con la sentenza numero 51530 del novembre scorso che trovate qui di seguito.

La situazione si intreccia tra una casistica purtroppo nota che riguarda l’infortunio di due operai all’ interno di un cantiere, precipitati dall’altezza di ben sei metri mentre lavoravano sulla copertura di un tetto, dopo che si erano sfondate alcune lastre, provvisti dell’imbracatura ma non assicurati alle linee-vita. Sia in primo grado che in appello il datore di lavoro della ditta è stato ritenuto responsabile del reato di lesioni colpose gravi.

Era stato proposto il ricorso su due aspetti:
• la responsabilità dell’accaduto sarebbe ascrivibile sostanzialmente a una condotta negligente dei due lavoratori infortunati che «per imprevedibile iniziativa autonoma ad un certo punto avevano deciso di sganciarsi»;
• in assenza del capo cantiere, figura del preposto, lo avrebbe sostituito proprio con uno dei due infortunati in possesso, a suo avviso, delle competenze per svolgere le mansioni di sostituto preposto.

I giudici di legittimità, tuttavia, hanno rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Un elemento decisivo è stato ritenuto la mancanza, al momento dell’infortunio, del capo cantiere e responsabile della sicurezza, assente da giorni, che non era stato sostituito «sicché gli operai presenti sul luogo di lavoro si auto-organizzavano, quanto alla sicurezza, e il datore di lavoro non era mai presente sul cantiere».

Infatti, in assenza del capo cantiere con ruolo di preposto per la Salute e Sicurezza «deve essere ascritta a colpa del legale rappresentante della società, datrice di lavoro, la mancata previsione della supplenza di tale soggetto, eventualmente anche con la diretta e personale assunzione del suddetto compito, anche quando l’infortunio sia eventualmente riconducibile alla omessa adozione, da parte del lavoratore, delle misure di sicurezza obbligatoriamente prescritte; né ad escludere la responsabilità del legale rappresentante della società varrebbe l’eventuale ignoranza dell’assenza dal luogo di lavoro della persona addetta al compito in questione, atteso che egli, quale destinatario delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro, ha l’obbligo di accertarsi della relativa presenza in cantiere».

La tesi del datore di lavoro, che adduceva di aver operato alla sostituzione del preposto assente con uno dei due infortunati, non ha convinto i giudici in quanto non era stata svolta la necessaria formazione prevista per le figure dei preposti e quindi, non qualificato per svolgere il ruolo.
Formazione, che ricordiamo, è obbligo del datore di lavoro far svolgere nei suoi contenuti previsti dall’Art. 37 del decreto 81/2008 e l’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.

 

 Corte di Cassazione sentenza 51530 – Figura del preposto e infortunio