Sanità, una legge per tutelare salute e sicurezza di lavoratrici e lavoratori

Pubblicata in Gazzetta ufficiale la legge 113 del 14 agosto 2020

Milano, 15.9.2020

Il delicato ma sempre più persistente tema del rischio delle aggressioni alle lavoratrici e ai lavoratori pubblici e privati della sanità italiana ha infatti trovato una sua definizione con la legge 14 agosto 2020, n. 113, recante “Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni” (in Gazzetta Ufficiale 9 settembre 2020, n. 224).
Si tratta di una nuova disciplina che tenta di regolare la materia in modo omogeneo e con una diretta correlazione con il D.lgs 81/2008 e un inasprimento delle sanzioni in maniera importante con l’obiettivo primario di avviare una nuova strategia complessiva di contrasto e tutela delle professioni sanitarie e socio-sanitarie previste dalla legge n. 3/2018, che quotidianamente sono coinvolti da atti di violenza.

Verso l’Osservatorio nazionale sulla sicurezza


La legge si compone di 10 articoli e prevede l’istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla sicurezza (art. 2) che ha l’obiettivo, nello sviluppo dei sui 4 commi, sia di monitoraggio dei fenomeni che delle misure di prevenzione e di protezione attuate nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, sia di studio per favorire la diffusione di buone prassi e di promozione di corsi di formazione (art. 3) per il personale medico e sanitario, finalizzati alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di conflitto e a migliorare la qualità della comunicazione con gli utenti.

Piani di sicurezza integrati

Un capitolo importante lo dedica ai piani di sicurezza integrati con le più ampie misure di sicurezza generali. Infatti, al fine di prevenire episodi di aggressione o di violenza, l’art.7, prevede anche l’obbligo per i datori di lavoro d’inserire nei propri piani di sicurezza, azioni “….volte a stipulare specifici protocolli operativi con le forze di polizia, per garantire il loro tempestivo intervento”. Da valutare come si inseriscono nel DVR di cui all’art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008.


“Per rendere ancora più efficace la tutela della salute e sicurezza, la norma agli artt. 4,5, 6, interviene sul sistema sanzionatorio sia con nuove ammende amministrative sia sul sistema penale – spiega Giuseppe Sbarufatti, responsabile dipartimento salute e sicurezza della Cisl Lombardia -. Nello specifico, all’art. 9 viene prevista una nuova sanzione amministrativa pecuniaria (salvo che il fatto costituisca reato) da euro 500 a euro 5.000, a carico di chiunque tenga condotte violente, ingiuriose, offensive o moleste nei confronti del predetto personale”.


Per effetto dell’art.4, a decorrere dal prossimo 24 settembre il reato di lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, di cui all’art. 583-quater c.p., si applica anche in caso di lesioni personali gravi o gravissime cagionate al personale sanitario e socio-sanitario, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell’esercizio o a causa di tali attività.
Tale norma prevede la pena della reclusione da quattro a dieci anni e per le lesioni gravissime la reclusione da otto a sedici anni