Milano, 3.10.2019
Di seguito l’interpello numero 6 del 1° ottobre 2019 formulato dall’organismo sindacale dei “Tecnici e coordinatori della sicurezza” in merito al contenuto degli articoli 148 e 111 del Dlgs 81/2008 (Testo unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro), in apparente contrasto tra di loro. I due articoli trattano la materia della sicurezza sul lavoro nella disposizione di legge a carattere speciale e a carattere generale.
Nei lavori speciali riguardanti interventi sui lucernari, tetti, coperture e simili, l’articolo 148 del Testo unico prescrive che nel caso sia dubbia la resistenza di tali strutture, devono essere adottati i necessari apprestamenti atti a garantire l’incolumità delle persone addette, disponendo, a seconda dei casi, tavole sopra le orditure, sottopalchi e facendo uso di idonei dispositivi di protezione individuale anti-caduta.
L’articolo 111 del Testo unico stabilisce, invece, che nei lavori in quota (con rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 metri rispetto al piano stabile) il datore di lavoro, nello scegliere le misure più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, deve tenere conto, tra l’altro, del criterio secondo cui le misure di protezione collettiva sono prioritarie rispetto a quelle di protezione individuale.
Le norme richiamate dall’interpello, secondo la Commissione, non sono dunque in contrasto tra loro ma è vero invece che essendo quella del citato articolo 148 di carattere speciale, in quanto si riferisce ad una attività puntualmente individuata e quindi più aderente al rischio specifico ad essa connesso, prevale certamente sulla misura di protezione collettiva riferita a possibili rischi di caduta dall’alto derivanti da una «generale» attività svolta in quota, lasciando poi al datore di lavoro di «scegliere le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure e confacenti alla natura dei lavori da eseguire».