
Il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso contro Regione Lombardia e Comune di Milano, promosso da ASGI, NAGA, Avvocati per Niente, CGIL Lombardia, CISL Lombardia, UIL Lombardia, SICET Lombardia, Sunia Lombardia, Uniat Lombardia e ha dichiarato illegittimo il criterio che attribuiva un punteggio eccessivamente alto alla residenza pregressa nell’assegnazione degli alloggi pubblici, a discapito del reale bisogno abitativo
Il ricorso contestava il Regolamento regionale n. 4/17, che favoriva chi risiedeva da più tempo in Lombardia, indipendentemente da condizioni di disagio come basso reddito, sovraffollamento o disabilità. Questa norma penalizzava soprattutto chi, per esigenze lavorative o familiari, si era trasferito più di recente, incidendo in particolare sulla popolazione straniera, più soggetta alla mobilità
La giudice Valentina Boroni ha riconosciuto il carattere discriminatorio della norma, sottolineando come il punteggio attribuito alla residenza fosse sproporzionato rispetto ai reali criteri di bisogno sociale. La decisione richiama i principi stabiliti dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 9/2021, che aveva già bocciato una disciplina analoga adottata dalla Regione Abruzzo
Il Tribunale ha quindi ordinato alla Regione di modificare il regolamento, eliminando l’effetto discriminatorio, e al Comune di Milano di riformulare i bandi di assegnazione degli alloggi ancora aperti e quelli futuri
Le Associazioni e i Sindacati promotori del ricorso esprimono piena soddisfazione per la decisione del Tribunale, ma al tempo stesso rammarico per il fatto che Regione Lombardia non abbia già provveduto a correggere il regolamento, nonostante le ripetute richieste avanzate in passato. Ora si auspica un intervento rapido e concreto per ristabilire criteri più equi e rispettosi del principio di uguaglianza nell’accesso agli alloggi pubblici
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