Cassa integrazione in deroga, aggiornamenti Inps

Milano, 20.7.2020

La Circolare Inps numero 86 del 15 luglio 2020 illustra le novità apportate dal decreto-legge n. 34/20 all’impianto normativo in materia di cassa integrazione in deroga (CIGD), e alle successive modifiche recate dal decreto-legge n. 52/20. La trovate a questo link https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2086%20del%2015-07-2020.pdf e in allegato.

Si ribadisce che tutti i datori di lavoro che hanno interamente utilizzato il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane, possono usufruire di ulteriori quattro settimane anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020. Resta ferma la durata massima complessiva di diciotto settimane considerati i trattamenti riconosciuti cumulativamente ai sensi dell’articolo 22 del decreto-legge n. 18/2020 e dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 52/2020.

La Cigd di cui all’articolo 22 può essere riconosciuta anche in favore di lavoratori che siano tuttora alle dipendenze di imprese fallite, benché sospesi.

Si conferma che i datori di lavoro che hanno diritto di accedere alle prestazioni ordinarie (Cigo e assegno ordinario garantito dal FIS o dai Fondi di cui all’articolo 26, 27 e 40 del D.lgs n. 148/2015), dovranno richiedere la prestazione con causale “Covid-19 nazionale” alla propria gestione di appartenenza e non potranno accedere alle prestazioni in deroga.

Potranno accedere alla Cigd le aziende che, avendo diritto solo alla Cigs, non possono accedere ad un ammortizzatore ordinario con causale “Covid-19 nazionale” (a titolo meramente esemplificativo le aziende del commercio e le agenzie di viaggio e turismo con forza occupazionale superiore ai 50 dipendenti nel semestre precedente). Restano esclusi dall’applicazione della misura i datori di lavoro domestico.

Si conferma che i lavoratori beneficiari sono i lavoratori con contratto di lavoro subordinato anche a tempo determinato, esclusi i dirigenti, che risultino essere occupati alla data del 25 marzo 2020. Nelle ipotesi di trasferimento d’azienda ai sensi dell’articolo 2112 c.c. e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.

Sono altresì destinatari:

  • i lavoratori con contratto di apprendistato (tutti e tre i tipi di apprendistato, così come articolo 41, comma 2, del D.lgs 15 giugno 2015, n. 81.);
  • i lavoratori a domicilio anche se occupati presso imprese artigiane rientranti nella disciplina del Fondo bilaterale alternativo (Fsba), in quanto esclusi dalle tutele del Fondo Fsba;
  • i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti, iscritti all’Inpgi;
  • i lavoratori intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del D.lgs n. 81/2015, occupati alla data del 25 marzo 2020, secondo i criteri illustrati nella circolare n. 41 del 2006 e nei limiti delle giornate di lavoro effettuate in base alla media dei 12 mesi precedenti (cfr. la circolare n. 47/2020).

I datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della Cigd, potranno presentare domande, autonome o integrative, di accesso al trattamento per i lavoratori per cui abbiano revocato il licenziamento, purché nel rispetto delle settimane complessivamente spettanti.

I trattamenti di Cigd, per i periodi successivi alle prime nove settimane, sono autorizzati dall’Inps, su domanda dei datori di lavoro. I datori di lavoro che sono già stati autorizzati dalla Regione o dal Ministero del lavoro e delle politiche sociale (per le aziende plurilocalizzate) a trattamenti di Cigd per complessive nove settimane, indipendentemente dall’effettiva fruizione di tutto il periodo autorizzato, per i periodi di riduzione/sospensione di attività lavorativa successivi (ulteriori cinque settimane) fino al 31 agosto 2020, devono trasmettere telematicamente richiesta di Cigd a Inps che – verificata la presenza del decreto regionale riguardante il periodo precedente provvederà all’autorizzazione ed all’erogazione della prestazione.

Le imprese in zona rossa o le imprese cha abbiano lavoratori residenti in zona rossa prima di fare richiesta di Cigd direttamente a Inps devono aver fatto richiesta di 22 settimane complessive.

Le imprese in zona gialla o le imprese che abbiano lavoratori residenti in zona gialla prima di fare richiesta di Cigd direttamente a Inps devono aver fatto richiesta di 13 settimane complessive.

Conseguentemente, i datori di lavoro che avessero ottenuto decreti di autorizzazione per periodi inferiori a quelli di competenza regionale, prima di poter richiedere la tranche fino a 5 settimane prevista dal decreto-legge n. 34/2020 ed erogata dall’Istituto, dovranno presentare domanda ancora alla Regione competente per ottenere la concessione delle settimane ancora mancanti.

Ulteriore periodo di cassa integrazione in deroga – 4 settimane

I datori di lavoro che hanno interamente utilizzato il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane (9 + 5), ai fini dell’accesso all’ulteriore tranche di quattro settimane – che, come anticipato, possono essere richieste, per periodi anche antecedenti al 1° settembre 2020 – dovranno inoltrare all’Istituto apposita specifica domanda.

Per le aziende in zona rossa e in zona gialla, le ulteriori quattro settimane potranno essere richieste a condizione che abbiamo interamente fruito le precedenti settimane: ventisette complessive (22 + 5) per la zona rossa e diciotto complessive (13 + 5) per la zona gialla.

Inoltre, in allegato e al lik qui sotto trovate il Messaggio Inps numero 2825 del 15 luglio 2020.

https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%202825%20del%2015-07-2020.htm

Il messaggio fornisce indicazioni specifiche relative alla presentazione delle domande di cassa integrazione in deroga, così come illustrato nella Circolare Inps numero 86 illustrata sopra e fa riferimento alla previsione dell’articolo 22-quater del decreto-legge n. 34/2020 che prevede che per la CIGD i periodi successivi alle prime 9 settimane (13 o 22 per la Lombardia) sono concessi dall’Inps a patto che la Regione abbia autorizzato tutto il precedente periodo di propria competenza.

In questo senso, moltissime aziende che non avevano richiesto a Regione tutto il precedente periodo, magari per pochissimi giorni, non avrebbero avuto la possibilità di presentare domanda ad INPS per la richiesta delle successive settimane.

Il messaggio chiarisce che tutte le domande per le quali siano state richieste ed autorizzate da 85 a 91 giornate (zona gialla) e da 148 a 154 giornate (zona rossa) possono considerare esaurito il proprio periodo “regionale” e possono richiedere ad INPS le successive settimane.