FSBA cassa integrazione artigiana

Il D.lgs 148/2015 (Jobs Act) in settembre 2015 ha dato la possibilità di istituire la cosidetta “cassa integrazione per i dipendenti delle aziende artigiane“ prevedendo la costituzione di un fondo. Il Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo dell’Artigianato (FSBA). Le Parti Sociali a dicembre hanno firmato un’accordo e dal 1 gennaio 2016 le aziende artigiane versano lo 0,45 % della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, mentre i lavoratori versano lo 0,15 % dal 1 luglio 2016. In caso di sospensioni lavorative, per situazioni di crisi aziendali dovute a eventi transitori non imputabili all’impresa e per situazioni temporanee di mercato, sono previste, nel biennio, due prestazioni alternative tra loro: assegno ordinario di 13 settimane o assegno di solidarietà di 26 settimane.

Il Fondo si applica a tutti i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane che applicano i CCNL e sarà attivo dal 1 luglio 2016.

Ecco le due prestazioni previste nel biennio mobile, alternative tra di loro

  • 13 settimane di assegno ordinario
  • 26 settimane di assegno di solidarietà

L’ importo mensile max 971,71 €