Milano, 27.8.2019
L’Inail ha emanato la circolare 21 agosto 2019, n. 23, in merito alla rivalutazione dell’importo mensile dell’ assegno di incollocabilità.
Lo stesso, con decorrenza dal 1° luglio 2019, sarà pari ad euro 262,06 in considerazione della variazione registrata dall’Istat dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta tra il 2017 e il 2018, pari a 1,1%.
Alle operazioni di conguaglio provvede direttamente la Direzione centrale per l’organizzazione digitale con il pagamento del rateo di ottobre 2019.
Cos’è l’assegno di incollocabilità?
È una prestazione economica, erogata agli invalidi per infortunio o malattia professionale che si trovano nell’impossibilità di fruire dell’assunzione obbligatoria.
Per ottenere la prestazione l’interessato deve avere:
– oltre 65 anni di età ;
– un grado di inabilità pari o superiore al 34%, riconosciuto dall’Inail;
– un grado di menomazione dell’integrità psicofisica/danno biologico superiore al 20%, riconosciuto secondo le tabelle di cui al Dm 12 luglio 2000 per gli infortuni verificatisi e per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007.
L’importo dell’assegno viene pagato mensilmente insieme alla rendita ed è rivalutato annualmente, con apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo.
L’interessato per accedere all’assegno deve fare domanda alla sede Inail d’appartenenza.
L’istanza va corredata dei dati anagrafici e della descrizione dell’invalidità con copia del documento di identità. Per i casi di invalidità extralavorativa dovrà essere presentata la relativa certificazione.
Circolare n 23 del 21 agosto 2019