Covid-19, messaggi Inps su quarantena e malattia

Milano, 28.10.2020

Con la pubblicazione del messaggio 3871 del 23 ottobre 2020, Inps interviene nuovamente sul tema dell’attuazione dell’Art. 26 del Decreto “Cura Italia”.

Con la disciplina introdotta dal Dl 18/2020, il legislatore ha previsto una serie di tutele previdenziali per i lavoratori, a fronte all’emergenza provocata da Covid-19.
Nel caso in oggetto, l’articolo 26, relativo a “misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato”, e stabilisce la protezione sociale sia per quei lavoratori dipendenti posti in “quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva” , sia per quelli che si trovano in una condizione di fragilità.


Il messaggio 3871 contiene chiarimenti e istruzioni operative relative alle prestazioni erogate ai lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia limitatamente all’importo anticipato per conto dell’istituto.

Due in particolare le informazioni utili per i lavoratori:

1- Certificato di malattia ed estremi del provvedimento dell’autorità sanitaria.
L’Inps riprendendo anche il suo messaggio 2584/2020, ha tenuto a sottolineare nuovamente che tale norma prevede l’equiparazione della quarantena alla malattia, ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento.
Il riconoscimento della tutela è subordinata ad un procedimento di natura sanitaria, con l’obbligo per il lavoratore di produrre idonea certificazione. Il medico curante nel redigere il certificato di malattia deve indicare anche gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

Su tale punto, quindi, l’istituto previdenziale ha precisato che, qualora al momento del rilascio del certificato, il medico non disponga delle informazioni relative al provvedimento, queste dovranno essere acquisite direttamente dal lavoratore interessato presso l’operatore di sanità pubblica e comunicate successivamente all’Inps mediante i consueti canali di comunicazione (posta ordinaria o Pec).

2Lavoratori fragili
Per quanto, invece, riguarda i lavoratori fragili, ossia coloro che sono in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità o in possesso di una condizione di rischio per immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o terapie salvavita, l’Inps ricorda ancora che in tali fattispecie, il periodo indicato nel certificato di malattia prodotto dal lavoratore è equiparato a degenza ospedaliera.