Lavoratori fragili tutelati soltanto se sono dipendenti

Milano, 19.1.2021

Con il  messaggio 171/2021 l’Inps fa il punto della situazione sulle tutele dei lavoratori fragili alla luce della legge di Bilancio 2021. In commissione parlamentare era intervenuta la modifica sui lavoratori fragili volta a sanare un vuoto legislativo che perdurava dal 16 ottobre 2020.
La Legge di bilancio ha apportato modifiche all’assetto normativo riguardante la disciplina delle tutele, previste dal Decreto legge 18/2020, nei confronti dei lavoratori sottoposti a provvedimenti di quarantena con sorveglianza attiva o di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva e di quelli ritenuti particolarmente a rischio per specifiche patologie, cosiddetti fragili.
Il messaggio, che alleghiamo, precisa che la tutela dei lavoratori cosiddetti “fragili” interviene solo se lavoratori dipendenti escludendo gli autonomi iscritti alla gestione separata istituita presso l’Inps.


Una novità introdotta per i lavoratori del settore privato, posti in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, ai fini del riconoscimento della prestazione da parte dell’Istituto, è rappresentata dalla decadenza della necessità, a decorrere dal 1° gennaio 2021, dell’obbligo per il medico curante di indicare sulla certificazione «gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva», come previsto nel 2020.


Per quanto riguarda, invece, la tutela dei lavoratori dipendenti pubblici e privati cosiddetti fragili il legislatore ha introdotto un nuovo periodo di tutela decorrente dal 1° gennaio al 28 febbraio 2021 che prevede l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero per i lavoratori in possesso di certificazione di malattia riportante l’indicazione della condizione di fragilità, con gli estremi della documentazione relativa al riconoscimento della disabilità con connotazione di gravità in base all’articolo 3, comma 3, della legge 104/1992, ovvero della condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, attestata dagli organi medico-legali delle autorità sanitarie locali territorialmente competenti.
Si ribadisce che l’equiparazione per i lavoratori privati aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia comporta il riconoscimento della prestazione economica e della correlata contribuzione figurativa entro i limiti del periodo massimo assistibile, previsto dalla normativa vigente per la specifica qualifica e il settore lavorativo di appartenenza.
La legge di Bilancio 2021 ha prorogato al 28 febbraio anche la previsione che stabilisce, per i lavoratori fragili, lo svolgimento di norma della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.