Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, circolare 4/2021 Inl

Milano, 14.12.2021

A seguito dell’emanazione del Dl 146/2021 e, dopo le indicazioni già fornite con la circolare N. 3 del mese scorso, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la circolare 4/2021, fornisce ulteriori chiarimenti in tema di provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale. In particolare si sofferma sulle violazioni, elencate al nuovo allegato I del Dlgs 81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro.

Vanno sottolineati i richiami ad uniformare i comportamenti ispettivi, da considerarsi già nell’atto di conversione in legge del Dl. Si ribadisce, inoltre, la necessità di intensificare a livello locale ogni utile raccordo con i servizi di prevenzione delle Asl anche al fine di sviluppare modelli operativi condivisi da attuare in attività di vigilanza coordinate e congiunte. Al fine di promuovere comunque un approccio uniforme e completo alle verifiche ispettive, gli Uffici, dovranno favorire la costituzione di gruppi di intervento ispettivo integrati anche con la partecipazione di personale, civile e/o militare, con specializzazione tecnica, ferma restando l’opportuna programmazione congiunta con le Asl da condividere negli organismi locali.

Nell’analisi delle parti riferite alla fasi ispettive si interviene su:

Mancata elaborazione del DVR con l’adozione del provvedimento di sospensione solo se è constatata la mancata elaborazione. Ai fini della revoca del provvedimento di sospensione si dovrà esibire il DVR. Nel caso sia custodito in altro luogo il provvedimento avrà decorrenza dalle ore 12 del giorno successivo e sarà possibile richiederne l’annullamento esibendo il documento che dovrà riportare una data certa, anteriore all’accesso ispettivo.

Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione. Anche in tal caso il dato letterale della norma fa ritenere che il provvedimento di sospensione trovi applicazione nei soli casi in cui sia constatata l’omessa redazione del Piano. Ai fini della revoca del provvedimento di sospensione si dovrà esibire il Piano in questione.

Mancata formazione ed addestramento. Il provvedimento di sospensione va adottato solo quando è prevista la partecipazione del lavoratore sia ai corsi di formazione sia all’addestramento in relazione ad alcune fattispecie del TUSL che la circolare elenca. La revoca di questo provvedimento potrà conseguire alla dimostrazione della prenotazione della formazione. Ai fini della definizione del procedimento di prescrizione in questione, che potrà aver luogo successivamente alla revoca del provvedimento di sospensione, il trasgressore dovrà produrre documentazione attestante il completamento della formazione ed addestramento.

Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile. Il provvedimento di sospensione va adottato nei soli casi in cui il datore di lavoro non abbia costituito il servizio di prevenzione e protezione e non abbia altresì nominato il RSPP o assunto lo svolgimento diretto dei relativi compiti dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Ai fini della revoca del provvedimento di sospensione si dovrà esibire la documentazione, risultata carente in sede di accesso, inerente alla costituzione del suddetto servizio e dalla nomina del RSPP, ovvero alla preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza circa l’assunzione diretta, da parte del datore di lavoro, dello svolgimento diretto dei compiti del RSPP.

Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto. La sospensione trova applicazione esclusivamente quando risulti accertato (anche con l’acquisizione di dichiarazioni incrociate oltre che di documentazione) che non sono stati forniti al lavoratore i DPI contro le cadute dall’alto, fattispecie diversa dalle ipotesi in cui i lavoratori non li abbiano utilizzati.

Mancanza di protezioni verso il vuoto. La sospensione trova applicazione nelle ipotesi in cui le protezioni verso il vuoto risultino del tutto mancanti o talmente insufficienti da essere considerate sostanzialmente assenti.

Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno. La sospensione va adottata quando le armature di sostegno siano del tutto mancanti o siano talmente insufficienti da essere considerate sostanzialmente assenti.

Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi. Si adotta la sospensione in presenza di lavori non elettrici effettuati in vicinanza di linee elettriche durante i quali i lavoratori operino a distanze inferiori ai limiti previsti dalla Tab. 1dell’Allegato IX, in assenza di disposizioni organizzative e procedurali conformi alle specifiche norme tecniche CEI idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.

Presenza di conduttori nudi intensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi. Si adotta la sospensione in presenza di lavori non elettrici effettuati in vicinanza di impianti elettrici con parti attive non protette, durante i quali i lavoratori operino a distanze inferiori ai limiti previsti dalla Tab. 1 dell’Allegato IX, in assenza di disposizioni organizzative e procedurali conformi alle specifiche norme tecniche CEI idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.

Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale). Ai fini dell’adozione del provvedimento, rileva l’assenza degli elementi indicati (impianto di terra, magnetotermico, differenziale), ovvero il loro mancato funzionamento.

Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo. Si adotta il provvedimento di sospensione allorquando si accerta la rimozione o la modifica dei dispositivi. La disposizione, in altri termini, consente di adottare il provvedimento di sospensione in base alla sola circostanza che sia stato rimosso o modificato il dispositivo di sicurezza, senza che sia necessario accertare anche a quale soggetto sia addebitabile la rimozione o la modifica.

Si ribadisce che, per tutte le ipotesi di sospensione sopra elencate, oltre al provvedimento di sospensione dovranno essere adottate anche la prescrizioni obbligatorie e le sanzioni previste dalle normative vigenti a partire dal D.lgs 81/2008 che , per alcuni casi riguardanti il DVR è previsto l’arresto. Per tutti gli approfondimenti vi rimandiamo alla lettura della Circolare allegata non su carta intestata INL.
Resta inteso che il DL è in fase di conversione in legge per cui suscettibile di modifiche.