Assunzione disabili sospesa anche per Cig Covid

Milano, 8.1.2021

Con la Circolare 19 del 21/12/2020 il Ministero del Lavoro torna sul tema del collocamento obbligatorio a carico delle aziende stabilendo che la sospensione degli obblighi di assunzione dei disabili e delle categorie protette vale anche in caso di ricorso alla Cig con causale Covid-19.
La Circolare viene emanata dopo aver aver acquisito il parere positivo dell’ufficio legislativo, specificando che la sospensione degli obblighi occupazionali della legge n. 68/1999, quale disciplinata dal comma 5 dell’articolo 3 della medesima legge, nonché dall’articolo 4 del Dpr n. 333/2000, si applica anche ai datori di lavoro che ricorrano alla Cigo, all’assegno ordinario o alla cassa in deroga per Covid-19 in base agli articoli da 18 a 22 del Dl n. 18/2020.

Alcune sottolineature:
• Le aziende interessate potranno beneficiare della sospensione degli obblighi, previa comunicazione agli uffici competenti del collocamento obbligatorio effettuata in base all’articolo 4, comma 1, del Dpr n. 333/2000.
• La sospensione, a differenza di quella dei licenziamenti collettivi, vale solo negli ambiti provinciali sui quali insistono le unità produttive interessate dai provvedimenti di Cigo/Ao/Cigd, e il numero delle assunzioni obbligatorie sospese deve essere proporzionato alle sospensioni o riduzioni di orario applicate che hanno giustificato l’utilizzo dell’ammortizzatore sociale.
• Infine, la sospensione si applica per un periodo pari a quello di durata della fruizione della Cig, al termine del quale l’obbligo si considera ripristinato.