Indennità dei tirocinanti disabili tassata se non è assistenziale

Milano, 14.2.2020

Con la risposta all’interpello 51 del 12 febbraio 2020, formulato dalla Regione Marche, l’Agenzia delle Entrate determina che è sottoposto a tassazione secondo le regole ordinarie l’importo erogato per la partecipazione ai tirocini formativi, di orientamento e reinserimento nel mondo del lavoro (Tis), anche se riconosciuti a soggetti con disabilità e ne determina le regole per la tassazione.
Di seguito trovate la risposta al quesito che riguarda il caso dell’indennità riconosciuta per la partecipazione a tirocini rivolti a soggetti con disabilità, secondo quanto disposto dall’articolo 4 della legge 104/1992 come strumento finalizzato all’inclusione sociale, all’autonomia e alla riabilitazione.
Anche se l’interpello tocca aspetti utili per le regole sul come trattare tirocini al fine della tassazione, lascia all’ente di competenza i compiti di stabilire se, nei confronti dei soggetti con disabilità, prevalga la funzione assistenziale o formativa. Se l’indennità di tirocinio rientra nell’azione formativa non trova applicazione l’ esenzione, in quella assistenziale si.

 

 Risposta n. 51 del 2020