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Le nuove prestazioni di lavoro occasionale

Milano, 10.10.2017

Le nuove prestazioni occasionali in vigore dal 24 giugno 2017, che hanno sostituito i voucher, consentono alle persone fisiche e alle imprese di valersi nuovamente del lavoro occasionale, sia pure in forma molto più restrittiva rispetto al passato utilizzando due distinte modalità:
– il Libretto Famiglia (LF)
– il Contratto di prestazione occasionale (Cpo)

COS’È IL CONTRATTO DI PRESTAZIONI OCCASIONALI

È il contratto mediante il quale un utilizzatore (professionisti, imprese, associazioni, fondazioni e altri enti di natura privata, amministrazioni pubbliche) acquisisce prestazioni di lavoro occasionali come sotto specificate.

QUALI SONO LE PRESTAZIONI OCCASIONALI

Sono le attività lavorative che determinano nel corso dell’anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre) dei compensi (al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione) quali:

– per ciascun prestatore (lavoratore): compensi di importo complessivamente totali non superiore a euro 5.000 con un importo minimo orario di euro 9. Il compenso viene pagato dall’Inps al lavoratore entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione sul conto corrente bancario fornito dal prestatore all’atto della registrazione. Il prestatore di lavoro ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali di cui agli art.7-9, D.Lgs. n. 66/2003, il cui mancato rispetto da parte di qualsiasi utilizzatore comporterà l’applicazione delle specifiche sanzioni ivi previste.
– per ciascun utilizzatore: compensi totali di importo complessivamente non superiore a euro 5.000.

– per titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità; giovani con meno di 25 anni di età purché regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di ogni ordine e grado o l’università; disoccupati, ex art. 19 , D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150; percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (Rei) o di altre prestazioni di sostegno del reddito: i compensi erogati sono calcolati nella misura del 75% (quindi, in pratica, il limite sale a euro 6.666)

– per le prestazioni di lavoro rese dal singolo prestatore (lavoratore) in favore del medesimo utilizzatore: compensi di importo non superiore a euro 2.500. In ogni caso tali prestazioni non possono superare il limite di durata pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile. Nel settore agricolo il limite di durata è dato dal rapporto tra euro 2.500 annui e la retribuzione oraria individuata dal Ccnl.

Il presupposto per attivare una prestazione occasionale, sia per gli utilizzatori che per i prestatori, è la registrazione all’interno di un’apposita piattaforma telematica predisposta dall’Inps presso il proprio sito www.inps.it

CHI NON PUO STIPULARE UN CONTRATTO DI PRESTAZIONI OCCASIONALI

Lavoratori con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.
Utilizzatori che abbiano alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato (il divieto non si applica alle pubbliche amministrazioni).
Imprese del settore agricolo, ad eccezione delle attività lavorative rese da:
– titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
– giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;
– persone disoccupate;
– percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione, ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito;
Imprese dell’edilizia e di settori affini, esercenti l’attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere.
Nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.

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