Legge stabilità, chiarimenti su ammortizzatori sociali

Milano, 8.1.2016

La legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) fornisce alcuni chiarimenti in materia di ammortizzatori sociali. In particolare l’art. 1, comma 305 della legge finanziaria, fornisce chiarimenti in merito alla copertura finanziaria dei contratti di solidarietà difensivi di tipo B (ex art. 5, commi 5 e 8 L. 236/1993).
La norma stabilisce che i contratti di solidarietà difensivi di tipo B sottoscritti entro il 15 ottobre 2015 avranno copertura finanziaria per tutta la durata prevista dal contratto stesso. In tutti gli altri casi, per tutti i contratti sottoscritti dopo il 15 ottobre 2015 si avrà copertura finanziaria nel limite massimo di 60 milioni di euro per l’anno 2016. 

Tuttavia ricordiamo che l’art. 46, comma 3, del Dlgs n. 148/2015 (riforma ammortizzatori sociali), a decorrere dal 1° luglio 2016 abroga gli stessi contratti di solidarietà; (a decorrere dal 1° luglio 2016 è abrogato l’articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.). Quindi, salvo ulteriori modifiche legislative che potranno intervenire, a oggi i contratti di solidarietà di tipo B possono essere stipulati entro il 30 giugno 2016. 

———————————————————————

Con l’art. 1, comma 308, della legge n. 208/2015, il legislatore va a modificare l’art. 1, comma 2 del Dlgs 148/2015, eliminando le parole “nel settore industriale”.

Nei casi di eventi non oggettivamente evitabili il requisito dei 90 giorni di effettivo lavoro nell’unità produttiva non è più richiesto anche per le imprese del settore artigiano edile e non più solo alle imprese del settore industriale edile. La presente disposizione vale dal 1° gennaio 2016.