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Scheda – Dal 2018 i neo papà hanno 5 giorni di congedo

Milano, 16.1.2018

Dal 2018 al padre lavoratore spettano quattro giornate di congedo obbligatorio, e una di congedo facoltativo.
L’articolo 1, comma 354, della legge 232/2016 di bilancio 2017,che alleghiamo in calce, ha innalzato, a partire da quest’anno, da due a quattro i giorni di congedo obbligatorio, nonché ripristinato il congedo facoltativo di un giorno da fruire in alternativa alla madre, congedo che non era stato prorogato per il 2017.
I congedi del padre lavoratore, introdotti in via sperimentale dalla riforma Fornero per il triennio 2013-2015, successivamente prorogati per il 2016 dalla legge di Stabilità 2016 e infine prorogati per il 2017 e 2018 dalla legge di bilancio 2017.

La funzione e le regole applicative

Il congedo obbligatorio è un diritto autonomo del genitore padre, in ragione del quale il dipendente ha diritto/obbligo di assentarsi (per 4 giorni dal 2018, anche non continuativi), entro i 5 mesi dalla nascita ovvero dall’ingresso del figlio adottivo/affidatario in famiglia.
A differenza della disciplina del congedo di maternità della madre, le norme in favore del padre non prevedono alcuna sanzione specifica a carico del datore di lavoro nel caso in cui tale congedo non sia fruito.
I relativi trattamenti economici, pari al 100% della retribuzione sono a carico dell’Inps, ma anticipati da parte del datore di lavoro.

Da quando si può chiedere

I congedi utilizzabili nel 2018, pari a 4 giorni per quello obbligatorio e a 1 giorno per quello facoltativo, sono applicabili alle nascite/adozioni avvenute dal 1° gennaio 2018.

La procedura

L’istanza deve essere presentata solo al datore di lavoro, e non anche all’Inps, con un preavviso di almeno 15 giorni (rispetto alla data presunta).

 

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