Ordinanza – Il danno non patrimoniale va sempre provato e dimostrato

Milano, 25.10.2018

Nei casi di infortuni sul lavoro, mentre il danno biologico è inerente alla salute della persona, oggettivamente riscontrabile, quello morale è più strettamente inerente alla sfera psichica o di animo.

Così ha sancito la Cassazione con l’ordinanza n. 26996/18, depositata ieri, in cui ha deciso sul ricorso di un lavoratore che, a seguito di un infortunio sul lavoro, si era visto risarcire il solo danno morale e non anche quello differenziale (quale ulteriore pregiudizio non coperto dalla liquidazione Inail), in relazione al quale non aveva mai dedotto alcunché.

L’ordinanza, nel respingere il ricorso, ha ribadito che il danno non patrimoniale, pure nel caso di lesioni di diritti inviolabili, non può mai ritenersi in re ipsa, ma va allegato e provato da chi lo invoca anche con presunzioni semplici.

 

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