Sentenza – Indennità di maternità e assistenza a coniuge o figlio portatore di handicap

Mialno, 3.12.2018

Con la sentenza numero 158 del 13 luglio scorso la Corte Costituzionale ha ritenuto illegittima la mancata esclusione del periodo di congedo straordinario, fruito dalla lavoratrice per assistere il coniuge convivente o un figlio portatore di handicap in situazione di gravità accertata, dal computo dei sessanta giorni immediatamente antecedenti l’inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per maternità ai fini dell’indennità di maternità.

In base all’articolo 24 del Dlgs 151/2001 l’indennità di maternità è riconosciuta anche alle madri che iniziano il congedo di maternità seppur in tale momento siano disoccupate, assenti dal lavoro senza retribuzione o sospese purché la loro condizione di “non lavoro” non sia superiore a 60 giorni.

 

Messaggio Inps 2 novembre 2018, n.4074 maternità

Sentenza 13 luglio 2018, n. 158 maternità