Sentenza – Sospensione e stop alla retribuzione se il lavoratore non vuole vaccinarsi

Milano, 28.7.2021

Il Tribunale di Modena con l’ordinanza n. 2467 dello scorso 23 luglio si espresso sulla sospensione dal servizio e dalla retribuzione del lavoratore che non vuole vaccinarsi contro il Covid-19 soffermandosi sui diversi diritti contrapposti in tempo di pandemia.

Il caso trattato riguarda due fisioterapiste di una Rsa, assunte da una cooperativa di Modena che le aveva sospese senza retribuzione a seguito del loro rifiuto di vaccinarsi. Le stesse hanno presentato ricorso.
Rilevante è il fatto che la pronuncia si basa sulla sospensione dei lavoratori avvenuta prima dell’ entrata in vigore del decreto 44/2021.
Il riferimento principale resta sempre l’art. 2087 del codice civile che impone al datore di lavoro di adottare tutte quelle misure di prevenzione e protezione che sono necessarie a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori. Lo fa ponendo sempre il datore di lavoro come garante della salute e della sicurezza dei dipendenti e dei terzi che per diverse ragioni si trovano all’interno dei locali aziendali.
Fermo restando che, sostiene il tribunale, Il rifiuto della vaccinazione se pur non può dare adito a provvedimenti di natura disciplinare, può avere delle conseguenze sul piano della oggettività a svolgere determinate mansioni.
Da qui è partito l’iter che ha coinvolto il medico competente per la valutazione di inidoneità a svolgere , causa il pericolo pandemico, l’attività a stretto contatto con anziani e persone oltre modo fragili. Il medico competente si rapporta con il datore di lavoro con una comunicazione per una prima sua valutazione circa la possibilità di utilizzare gli addetti sanitari in una posizione lavorativa non a contatto con altri dipendenti o terzi. Verificata l’impossibilita, è stato ritenuto corretto il comportamento del datore che ha proceduto a sospendere i due dipendenti senza la corresponsione di alcuna retribuzione.
Non trova accoglimento neppure l’asserita violazione della privacy delle lavoratrici che avevano sottoscritto il consenso informato sulla mancata sottoposizione al vaccino che può essere valutata dal medico aziendale per stabilire l’inidoneità del lavoratore alla mansione.