Sentenza – Trasferimento del lavoratore e fruizione della legge 104

Milano, 27.10.2017

La Corte di Cassazione, con la sentenza 24015/2017, afferma che nella valutazione del trasferimento del lavoratore dipendente – che fruisce dei permessi mensili per l’assistenza di familiari disabili in base all’articolo 33 della legge 104/1992 – non può operare il riferimento posto dall’articolo 2103 del codice civile al concetto di unità produttiva.

Per far scattare il divieto di trasferimento è sufficiente che si verifichi un cambiamento sul piano geografico, anche se la sede di destinazione si colloca nell’ambito della medesima unità produttiva.

La sentenza della Cassazione pone come unico limite, rispetto al trasferimento ad altra sede del dipendente che assiste il disabile, il fatto che il datore di lavoro dimostri l’esistenza di specifiche esigenze tecnico-produttive od organizzative che impediscano una soluzione diversa dal mutamento geografico del posto di lavoro (ad esempio la risoluzione del rapporto di lavoro).

 

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