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Trasferimenti da 104 legati ai comportamenti pregressi

Milano, 28.10.2019

Il comportamento pregresso del lavoratore che fruisce dei permessi per assistere il familiare con handicap in situazione di gravità, con riferimento alla legge 104/1992 , può essere tenuto in considerazione per il diritto della scelta della sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere.

Con la sentenza n. 26603/2019 del 18 ottobre 2019 la Cassazione ha stabilito che se il lavoratore abbia, nel periodo che precede la richiesta, usufruito di una serie di propri diritti e strumenti quali, congedi straordinari, permessi di varia natura, dimostri la volontà di organizzare la propria esistenza in modo da poter continuare ad accudire il familiare affetto da grave handicap e seguirlo nelle attività della vita quotidiana nelle terapie. Questa situazione farebbe avanzare legittimamente la richiesta di essere spostato nella sede di lavoro più vicina, ai sensi dell’articolo 33, comma 5, della Legge 104/1992.
La norma prevede che il lavoratore dipendente che assiste persona con handicap in situazione di gravità abbia diritto, “ove possibile”, di scegliere una sede di lavoro che gli consenta di avvicinarsi al domicilio della persona da assistere.

La sentenza fa emergere che, alla luce del suo comportamento pregresso, a prevalere debba essere il diritto del dipendente a scegliere la sede disponibile più vicina al domicilio del familiare con handicap.

 

 Sentenza legge 104 ottobre 2019

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