Infortunio di un lavoratore in nero. Implicazioni del “datore di lavoro” e della società

Milano, 3.9.2019

La sentenza 9 agosto 2019 numero 35934 della Sezione Penale di Cassazione ha affrontato il caso di un infortunio accaduto ad un lavoratore in nero.
Nei primi due gradi di giudizio i giudici hanno ritenuto responsabile penalmente sia il legale rappresentante, nella parte del datore di lavoro, sia la stessa società nella qualità di responsabilità amministrativa.

Il datore di lavoro per il reato di lesioni colpose e il risarcimento del danno. La società per interdizione dall’attività.

L’imputato ha proposto ricorso con esito negativo. La Cassazione, infatti, ha ritenuto inammissibili sia il ricorso dell’imputato che quello della società.
In particolare per la società è stata confermata la responsabilità (Dlgs 231/2001) anche per non aver posto in essere un modello organizzativo e di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro (si veda l’articolo 30 del Dlgs81/2008) idoneo a prevenire la commissione del reato di lesioni gravi con violazione delle norme antinfortunistiche.

Una sottolineatura alla posizione del datore di lavoro.
L’imputato si era difeso sostenendo che l’infortunato era presente solo per “dare una mano” ad un altro lavoratore. Secondo i giudici di legittimità vi è una congrua e completa motivazione sulle ragioni che hanno condotto la Corte territoriale a confermare l’affermazione di responsabilità dello stesso il quale ha “agito come datore di lavoro”, omettendo di mettere in atto le necessarie misure per prevenire la caduta dall’alto.

 

 Sentenza 9 agosto 2019, n. 35934 infortunio lavoratore in nero