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Infortunio dovuto a prassi aziendale non è imputabile al datore di lavoro inconsapevole

Milano, 21.5.2019

Segnaliamo la sentenza della Corte di Cassazione del 15 maggio 2019 n.20833 sulle responsabilità nell’accadimento infortunistico e, nella fattispecie, tra il datore di lavoro e il lavoratore quando si verifica la situazione di prassi aziendale per la rimozione di presidi di sicurezza.

L’accaduto. Un dipendente, addetto alla lavorazione di tubicini in plastica mediante macchine spezzonatrici, ha infilato una mano nello scivolo della macchina stessa, in quel momento priva di dispositivo di protezione, spingendola fino al punto dove era posizionata una lama. Ha subito l’amputazione della falange di un dito.

La Corte di appello ha ritenuto sussistente la violazione dell’articolo 71 del Dlgs 81/2008 che fa obbligo al datore di verificare la sicurezza delle macchine introdotte nella propria azienda e di rimuovere le fonti di pericolo per i lavoratori addetti all’utilizzazione di una macchina. Nell’azienda in questione, il rischio sulla macchina oggetto dell’infortunio sarebbe stato conosciuto o quanto meno conoscibile da parte del datore di lavoro, ma non sarebbe stato da lui adeguatamente fronteggiato. E’ risultato che i lavoratori, in modo ricorrente e non episodico, eseguivano lavorazioni senza usare la protezione della quale la macchina era corredata, svolgendo la manovra di rimozione in modo da non farsi vedere dal personale dell’azienda preposto alla vigilanza.

Per la Corte d’Appello, il datore di lavoro, pur mettendo a disposizione degli operatori un’apparecchiatura provvista di un dispositivo di sicurezza, sarebbe stato a conoscenza del fatto che tale dispositivo veniva in alcuni casi rimosso e, nonostante ciò, non avrebbe preteso che l’uso dell’apparecchiatura avvenisse in conformità alle norme d’impiego.

Alla luce di quanto sopra, la Corte di Cassazione sostiene che dal percorso motivazionale seguito dalla Corte d’Appello non si ricava in alcun modo la certezza che il datore fosse a conoscenza della prassi di rimozione della protezione.

La Suprema Corte sottolinea che il datore di lavoro è responsabile del mancato intervento finalizzato ad assicurare l’utilizzo in sicurezza di macchinari e apparecchiature provvisti di dispositivi di protezione e deve esigere che tali dispositivi non vengano rimossi. Ma, nel caso di infortuni derivanti dalla rimozione delle protezioni a corredo dei macchinari, anche laddove tale rimozione si innesti in prassi aziendali diffuse o ricorrenti, “è necessaria l’acquisizione di elementi probatori certi ed oggettivi che attestino che egli fosse a conoscenza di tali prassi, o che le avesse colposamente ignorate”.

Diversamente, concludono i supremi giudici, “si porrebbe in capo al datore di lavoro una responsabilità penale di posizione tale da eludere l’accertamento della prevedibilità dell’evento – imprescindibile nell’ambito dei reati colposi – e da sconfinare, in modo inaccettabile, nella responsabilità oggettiva”.

La Corte ha quindi annullato la sentenza impugnata, rinviandola per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano.

 

 Corte di Cassazione e responsabilità per dispositivi tolti

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