Infortunio sul lavoro di un apprendista e responsabilità del datore di lavoro

Milano, 25.10.2019

Dalla giurisprudenza si conferma come punto fermo, determinato dall’art. 2087 del c.c., il dovere di sicurezza a carico del datore di lavoro per l’adozione di tutte le cautele necessarie ad evitare il verificarsi dell’evento dannoso, anche con l’adozione di misure relative all’organizzazione del lavoro con particolare attenzione a quei lavoratori che, per età, tipologia contrattuale, risultano meno esperti sia per la professione sia per la formazione/informazione.

La Corte di Cassazione ha rigettando il ricorso di una società contro la sentenza del Tribunale e successiva respinta dalla Corte di Appello, che aveva accolto la domanda di regresso esercitata dall’Inail nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni erogate ad un proprio dipendente infortunatosi sul lavoro.
La sentenza emessa prosegue sulla costante giurisprudenza in merito al punto, affermando che “Il dovere di sicurezza a carico del datore di lavoro a norma dell’art. 2087 cod. civ., assolto con l’adozione di tutte le cautele necessarie ad evitare il verificarsi dell’evento dannoso ed anche con l’adozione di misure relative all’organizzazione del lavoro, tali da evitare che lavoratori inesperti siano coinvolti in lavorazioni pericolose, si atteggia in maniera particolarmente intensa nei confronti dei lavoratori di giovane età e professionalmente inesperti, esaltandosi in presenta di apprendisti nei cui confronti la legge pone precisi obblighi di formazione e addestramento, tra i quali primeggia l’educazione alla sicurezza del lavoro. Conseguentemente, l’accertato rispetto delle norme antinfortunistiche stabilite dalla legge, non esonera il datore di lavoro dall’onere di provare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi dell’evento, con particolare riguardo all’assetto organizzativo del lavoro, specie quanto ai compiti dell’apprendista, alle istruzioni a lui impartite, all’informazione e formazione sui rischi nelle lavorazioni, senza che in contrario possa assumere rilievo l’imprudenza dell’infortunato nell’assumere, come nella specie, un’iniziativa di collaborazione nel cui ambito l’infortunio si sia verificato”.

 

 Corte di Cassazione sicurezza e apprendistato – Sentenza 2 ottobre 2019, n. 24629