Sentenza – Dpi e igienizzanti forniti dal committente anche ai riders

Milano, 6.4.2020

La tutela alla salute e sicurezza per il rischio contagio nell’emergenza sanitaria da Coronavirus assume un valore sempre più esteso.


In tal senso si esprime anche la sentenza del Tribunale di Firenze, sezione Lavoro, del 1° aprile 2020, n.866.
La questione riguarda un lavoratore che svolge l’attività del rider, come collaborazione autonoma con una piattaforma per il recapito di alimenti e di cibi da asporto.
Il lavoratore in questione ha fatto ricorso al giudice del lavoro, lamentando che per l’espletamento di tale attività il committente ” ………non abbia messo a disposizione dello stesso i dispositivi individuali di protezione contro il rischio Covid-19, ………………il cui utilizzo (quanto ai guanti ed alla mascherina) è stato consigliato dalla stessa convenuta ai fini dello svolgimento dell’attività lavorativa in questo periodo di notoria emergenza epidemiologica”. Questo è avvenuto anche a seguito delle continue sollecitazioni da parte del lavoratore ricorrente.
Il giudice, accogliendo l’istanza del lavoratore, ha precisato che “Pur se qualificabile come autonomo, il rapporto di lavoro de quo pare ricondursi a quelli disciplinati dall’art. 2 D.Lgs. 81/2015, per i quali, “in un’ottica sia di prevenzione sia “rimediale”, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato quando la prestazione del collaboratore sia esclusivamente personale, venga svolta in maniera continuativa nel tempo e le modalità di esecuzione della prestazione, anche in relazione ai tempi ed al luogo di lavoro, siano organizzate dal committente”.
La sostanza è posta nel riconoscimento della sentenza della Cassazione del 24 gennaio 2020, citata in sentenza,dove viene riconosciuta la collaborazione organizzata da parte del committente, per cui viene prodotto l’effetto di cui all’art. 2 del D.Lgs. n.81/2015 sulle collaborazioni etero-organizzate dal committente, applicandosi la disciplina sul rapporto di lavoro subordinato trovano applicazione anche le tutele in materia di salute e la sicurezza sul lavoro intimando al committente la consegna al lavoratore “….dei seguenti dispositivi di protezione individuale: mascherina protettiva, guanti monouso, gel disinfettanti e prodotti a base alcolica per la pulizia dello zaino”.