Sentenza – Il tabagismo non esclude la malattia professionale per esposizione all’amianto

Milano, 17.6.2019

La Corte di Cassazione, con sentenza del 12 giugno 2019 n. 15762 , ha stabilito che il tabagismo non esclude la malattia professionale per esposizione all’amianto anche se è concausa.

La valutazione è stata espressa sul caso di un lavoratore tabagista al quale è stata riconosciuta la malattia professionale, che ne ha causato il decesso, contratta a seguito dell’ esposizione all’amianto e agli idrocarburi policiclici aromatici.

I tre gradi di giudizio hanno affermato la responsabilità datoriale, seppur limitata in ragione della sussistenza di una concausa, ovvero il tabagismo.

Dalla sentenza: “Anche nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova applicazione la regola contenuta nell’articolo 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell’equivalenza delle condizioni, per il quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell’evento, salvo il temperamento previsto nello stesso articolo 41 c.p., in forza del quale il nesso eziologico è interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l’evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni”.

 

 Corte di Cassazione 15762 amianto e fumo