Sentenza – Licenziamento per inidoneità alla mansione e adattamenti organizzativi

Milano, 27.8.2019

Se il medico competente attesta,ai sensi dell’Art 41 Dlgs 81/08, la sopravvenuta inidoneità fisica alla mansione specifica per il quale è stato assunto e/o svolge, è un tema per noi molto delicato e di grande intervento per la tutela del lavoratore.

Sul tema la Suprema Corte di Cassazione, sez. Lavoro, è ritornata nuovamente focalizzando alcuni ulteriori importanti elementi in ordine alla legittimità de licenziamento in tale fattispecie. Con la sentenza 10 luglio 2019, n. 18556, ha messo a fuoco i presupposti che legittimano il provvedimento espulsivo, fornendo anche un orientamento in ordine al rapporto tra l’obbligo di previa verifica, a carico del datore di lavoro, della possibilità di adattamenti organizzativi e il rispetto delle condizioni di lavoro degli altri di lavoratori.
La vicenda affrontata dai Giudici di legittimità riguarda il licenziamento di un lavoratore di un’impresa industriale, dichiarato inidoneo dal medico competente ad espletare tutte le mansioni disponibili.
Il lavoratore ha impugnato il licenziamento ma la Corte di appello di Torino, in riforma della pronuncia emessa dal Tribunale della stessa città, ne dichiarava la legittimità ritenendo sussistente un giustificato motivo oggettivo per la sopraggiunta inidoneità fisica alle mansioni, anche a fronte una nuova consulenza tecnica medico-legale, la Corte territoriale ha ritenuto che il lavoratore sia permanentemente inidoneo a svolgere ogni mansione nei reparti di montaggio, stampaggio metallico, rifilatura flessibile ed integrale, schiumatura flessibile ed integrale in situ. IL lavoratore è stato ritenuto idoneo a svolgere solo alcune attività nel reparto di stampaggio che però implicava un intervento organizzativo di rilievo economico e un peggioramento delle condizioni di lavoro ed organizzative del gruppo di lavoratori al reparto impiegati.
Il lavoratore ha successivamente proposto ricorso in Cassazione per diversi profili:
Adattamenti organizzativi: l’onere finanziario deve essere adeguato alle dimensioni e caratteristiche dell’impresa.

La S.C. di Cassazione ha, però, rigettato il ricorso ritenendo infondate le censure formulate in ordine alle prospettate violazioni di legge; in particolare, i Giudici hanno tenuto a precisare che, sulla base anche dei principi già espressi in passato dalla stessa Corte, in tema di licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta del lavoratore sussiste l’obbligo della previa verifica, a carico del datore di lavoro, della possibilità di adattamenti organizzativi nei luoghi di lavoro “…purché comportanti un onere finanziario proporzionato alle dimensioni e alle caratteristiche dell’impresa e nel rispetto delle condizioni di lavoro dei colleghi dell’invalido” ai fini della legittimità del recesso, in applicazione dell’art. 3, c. 3-bis, del D.Lgs. n. 216/2003, in recepimento dell’art. 5 della Direttiva 2000/78/CE “secondo una interpretazione costituzionalmente orientata e conforme agli obiettivi posti dal predetto art. 5”.

Quanto, poi, alla possibilità di ricollocare il lavoratore nel reparto stampaggio delle materie plastiche sempre secondo la Suprema Corte. “….tale assegnazione avrebbe richiesto una diversa organizzazione del lavoro nel reparto stesso (che avrebbe rappresentato una indebita ingerenza nell’insindacabile valutazione rimessa al datore di lavoro e tutelata dall’art. 41 Cost.) e avrebbe determinato, altresì, un aggravamento della posizione dell’intero gruppo degli altri addetti allo stampaggio termoplastici, tenuti alla rotazione su postazioni più impegnative, con il conseguente maggior rischio a loro carico”.

Ecco, quindi, che per la Suprema Corte di Cassazione oltre che alla salvaguardia del principio di libertà dell’iniziativa economica dell’imprenditore, consacrato nell’art. 41 Cost., deve essere tutelato anche il diritto alla salute degli altri lavoratori (art. 32 Cost.) i quali non possono subire un peggioramento delle condizioni lavorative e, quindi, maggiori rischi per la salute e la sicurezza, per attuare gli adattamenti organizzativi che sarebbero necessari a consentire un possibile reinserimento del lavoratore dichiarato inidoneo alla mansione (cfr. art. 42 D.Lgs. n.81/2008).

 

 Corte di Cassazione Sentenza 10 luglio 2019, n. 18556 inidoneità e licenziamento