Sentenza – Se la la malattia è tabellata il nesso è presunto

Milano, 24.6.2019

Se la malattia, nella fattispecie l’asbestosi, è tabellata, al lavoratore basta provare la malattia e di essere addetto alla lavorazione nociva, il nesso è presunto. A tale conclusione è giunta la Cassazione.

Con  ordinanza 17 giugno 2019 n. 16173 ha accolto il ricorso di un lavoratore che si era visto rigettare in appello la propria domanda tesa ad ottenere la rendita per malattia (asbestosi), messa in relazione causale con la prolungata azione della esposizione ad amianto su navi, in maniera minore su navi italiane, in maniera molto più elevata, su navi straniere. Proprio questa proporzione aveva spinto la Corte locale a respingere la causa promossa del lavoratore nei confronti di Inail.

In base anche alla consulenza tecnica che recita “è probabile che entrambe le esposizioni siano risultate necessarie nel determinare la malattia, sebbene non possa essere escluso che ciascuno avrebbe potuto causarla anche isolatamente”, la Cassazione esplicita che tali risultati, che si riferiscono ad una malattia professionale, vanno contestualizzati all’interno della disciplina assicurativa del rischio professionale con riferimento particolare all’art. 144 del D.P.R. n. 1124 del 1965.

Il cuore della decisione è da riferirsi ai seguenti principi:
– quando la malattia è inclusa nella tabella, al lavoratore basta provare la malattia e di essere stato addetto alla lavorazione nociva (anch’essa tabellata) perché il nesso eziologico tra i due termini sia presunto per legge;

– la presunzione non è assoluta “rimanendo la possibilità per l’Inail di provare una diagnosi differenziale, ossia di fornire la prova contraria idonea a vincere la presunzione legale dimostrando l’intervento causale di fattori patogeni extralavorativi”.

 

 Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile Ordinanza 17 giugno 2019, n. 16173