Sentenza – Senza il documento di valutazione dei rischi il contratto a termine è nullo

Milano, 30.8.2019

La Cassazione, con questa ulteriore sentenza, ha ribadito la nullità della clausola di lavoro a termine nel caso in cui l’azienda non provi di aver assolto all’onere di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

I giudici della Suprema Corte, con ordinanza 23 agosto 2019, numero 21683, nel decidere un ricorso in tema di ammissione di mezzi istruttori, si sono trovati a ribadire l’imperatività della norma (articolo 3 del Dlgs 368/2001) che sancisce il divieto di stipulare contratti di lavoro subordinato a termine per imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, «la cui ratio è diretta alla più intensa protezione dei lavoratori rispetto ai quali la flessibilità d’impiego riduce la familiarità con l’ambiente e gli strumenti di lavoro».

Ove il datore non provi di aver provveduto alla valutazione dei rischi prima della stipulazione del contratto a tempo determinato, la clausola di apposizione del termine è da considerarsi nulla con la conseguenza che il contratto di lavoro si considera a tempo indeterminato in base agli articoli 1339 e 1419 del codice civile.

 

 Sentenza 21683 DVR e contratti a termine