Sentenza – Sicurezza, serve addestramento oltre la formazione

Milano, 12.11.2021

Il decreto 81, nei suoi articoli 2/18/37 rispettivamente “definizioni, obblighi del datore di lavoro e del dirigente, formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, prevede l’obbligo a erogare una formazione sufficiente e adeguata sui rischi e le misure di prevenzione e protezione.

Si parla sempre più di frequente della necessità di abbinare la formazione all’addestramento, per offrire al lavoratore un percorso completo in tema di prevenzione. Questo aspetto richiama una valutazione sulla necessità di intervenire in tal senso sul decreto 81/2008.

Da questo punto di vista assume grande importanza la sentenza  39307/2021 della Cassazione che interviene sulla vicenda accorsa ad un lavoratore, anche Rls, che per svolgere il suo lavoro era salito a un’altezza di circa 2,60 metri dal suolo su una scala in alluminio a doppi tronchi estensibili. All’improvviso, durante tale operazione, il lavoratore, giunto all’ultimo piolo, perdeva l’equilibrio cadeva a terra e moriva. Il fatto, anche se non il momento della caduta, è stato ripreso da una telecamera posta nel centro commerciale ove operavano.


Sia il Tribunale di Napoli che la Corte di appello hanno ritenuto il datore di lavoro responsabile del reato di omicidio colposo, con violazione delle norme antinfortunistiche previste dall’articolo 590 del Codice penale in quanto, secondo i giudici, la scala messa a disposizione del lavoratore non era idonea in quanto priva di piattaforma e di dispositivo guardacorpo e, al tempo stesso, era stata impartita una formazione inadeguata.


Tutto ciò premesso, la Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso del datore di lavoro infondato e, in parte, anche inammissibile con particolare riferimento non solo all’inidoneità della scala per compiere il lavoro in quota, ma anche allo scorretto posizionamento dell’attrezzatura di lavoro che rimanda sia all’omessa formazione sia al mancato addestramento sul corretto utilizzo di tale attrezzatura, secondo quanto prevedono dai già citati articoli 2 e 37 del Dlgs 81/2008. Si deduce in termini chiari che non è sufficiente che il lavoratore abbia frequentato i corsi di formazione in materia di salute e di sicurezza sul lavoro. E’ necessario che tale formazione sia poi integrata dall’addestramento specifico sull’utilizzo delle macchine, attrezzature, impianti. Tutto ciò, in questo caso, è stato ritenuto mancante.