Politiche attive – L’offerta di lavoro congrua

Milano, 13.12.2017

L’offerta di lavoro congrua presuppone la coerenza tra l’offerta di lavoro e le esperienze e le competenze già in possesso dell’utente disoccupato. Gli altri principi che completano il profilo dell’offerta congrua, sono elementi di carattere oggettivo che rilevano alcune caratteristiche dell’offerta stessa, sono:

  • la distanza del luogo di lavoro dal domicilio e dei tempi di trasferimento dell’utente utilizzando i messi di trasporto pubblico;
  • la durata del periodo di disoccupazione;
  • l’entità della retribuzione dell’offerta di lavoro che deve essere almeno superiore del venti percento all’indennità percepita nell’ultimo mese precedente.

 

L’offerta congrua potrà subire delle variazioni in relazione sia alla durata della disoccupazione sia alla tipologia del soggetto destinatario, sia esso percettore di indennità o non percettore di indennità di sostegno al reddito. In capo al soggetto disoccupato sono previsti giustificati motivi di rifiuto dell’offerta di lavoro congrua:

  • il documentato stato di malattia o di infortunio;
  • il servizio civile o il richiamo alle armi;
  • lo stato di gravidanza, per i periodi di astensione obbligatoria previsti dalla legge;
  • gravi motivi famigliari documentati e/o certificati;
  • casi di limitazione legale della mobilità personale;
  • ogni comprovato impedimento oggettivo e/o una causa di forza maggiore, documentato e/o certificato.In attesa che Anpal definisca in modo dettagliato i criteri di applicazione dei principi descritti all’articolo 25 sull’offerta congrua, continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute nell’art. 4, comma 41 e 42 della Legge 28 giungo 2012, n. 92.