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Lavoratori fragili, prorogate le tutele

Milano, 24.2.2022

Durante la fase di conversione nella legge 11/2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 18 febbraio, è stato rivisto e riscritto l’articolo 17 del decreto legge 221/2021 riservato alle misure in favore dei lavoratori fragili nonché al congedo parentale per Covid-19.

In particolare, rispetto alla versione originaria amplia, dal 28 febbraio al 31 marzo 2022, parificandolo al termine dello stato di emergenza, la proroga della tutela contenute nell’articolo 26, comma 2, del Dl 17/2020, in base alla quale i cosiddetti lavoratori fragili hanno diritto a che la prestazione sia normalmente resa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a mansioni diverse, purché di pari inquadramento contrattuale.

Contemporaneamente si pone rimedio alla “svista” prorogando, sempre fino al 31 marzo, la speciale tutela economica contenuta nell’articolo 26, comma 2-bis del Dl 18/2020, che riconosce al lavoratore fragile, la cui prestazione non sia compatibile con il lavoro agile, il diritto ad assentarsi beneficiando della copertura economica del trattamento previsto per il ricovero ospedaliero. La modifica prevede anche la retroattività ti tale copertura al gennaio 2022.

Tale copertura economica è riconosciuta dall’Inps nel limite di 16,4 milioni di euro, dando priorità agli eventi cronologicamente anteriori. Esaurito il budget, l’istituto di previdenza non accetterà ulteriori richieste.

Secondo quest’ultima norma, infatti, è considerato fragile il lavoratore portatore di handicap grave (in base al l’articolo 3, comma 3 della legge 104/1992) o quello in possesso di certificazione medico legale attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita.

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