Vaccino dei lavoratori e rapporto di lavoro. Interviene il Garante per la Privacy

Milano, 18.2.2021

Il datore di lavoro può chiedere ai propri dipendenti di vaccinarsi contro il Covid-19 per accedere ai luoghi di lavoro e per svolgere determinate mansioni, ad esempio in ambito sanitario? Può chiedere al medico competente i nominativi dei dipendenti vaccinati? O chiedere conferma della vaccinazione direttamente ai lavoratori?
A queste domande ha risposto il Garante per la privacy con le 

Faq pubblicate sul sito www.gpdp.it

La considerazione di fondo da cui parte il Garante per rispondere a tali quesiti è che solo il medico competente può trattare i dati sanitari dei lavoratori e, tra questi, le informazioni relative alla vaccinazione, nell’ambito della sorveglianza sanitaria e in sede di verifica dell’idoneità alla mansione specifica. Sulla base di tale considerazione, il Garante afferma che il datore di lavoro non può chiedere (direttamente) ai propri dipendenti di fornire informazioni sul proprio stato vaccinale o copia dei documenti che comprovino l’avvenuta vaccinazione. Per le stesse ragioni il datore di lavoro, aggiunge il Garante, non può neppure chiedere al medico competente i nominativi dei dipendenti vaccinati.


La questione non termina con l’impossibilità da parte del datore di lavoro di avere i dati in quanto il medico competente, «nella sua funzione di raccordo tra il sistema sanitario nazionale/locale e lo specifico contesto lavorativo e nel rispetto delle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie anche in merito all’efficacia e all’affidabilità medico-scientifica del vaccino, può trattare i dati personali relativi alla vaccinazione dei dipendenti e, se del caso, tenerne conto in sede di valutazione dell’idoneità alla mansione specifica».

In altre parole, il medico competente può chiedere al lavoratore di documentare l’avvenuta vaccinazione, al fine di valutarne l’idoneità o l’inidoneità (anche parziale o temporanea) alla mansione. Al datore di lavoro il medico competente poi comunicherà l’esito di tale valutazione, e quindi il solo giudizio di idoneità/inidoneità, con le eventuali prescrizioni e/o limitazioni in esso riportate. Il datore si dovrà limitare ad attuare le misure indicate dal medico competente.


Il Garante non entra nel merito, e nemmeno rientrerebbe nel suo ruolo, se la vaccinazione possa essere posta come requisito di idoneità per l’accesso ai luoghi di lavoro e/o per lo svolgimento di determinate mansioni. Si limita a rilevare che l’accertamento di tale requisito, che rientra nel contesto del trattamento di dati sanitari, deve essere effettuato dal medico competente.


Il ruolo del medico competente si conferma ancora una volta come centrale nella gestione dell’emergenza sanitaria Covid-19. In attesa di un intervento in merito del legislatore, che lo stesso Garante auspica.