Milano, 29.4.2019
Uno dei problemi che emerge con i processi di esternalizzazione riguarda in termini diretti e forti la salute e sicurezza. Nonostante una legislazione attenta il mondo degli appalti e sub.appalti si rileva come una zona a forte rischio per gli infortuni sul lavoro soprattutto per la definizione dei ruoli responsabilità tra committente, ma soprattutto tra appaltatore, sub-appaltatore.
Sotto tale aspetto il caso affrontato dalla S.C. di Cassazione, sez. IV pen., che con la sentenza 15 aprile 2019, n. 16212 è di riferimento in quanto ha messo a fuoco la posizione del datore di lavoro subappaltatore nel caso d’infortunio del proprio lavoratore risultato, però, diretto dall’appaltatore.
La vicenda attiene all’infortunio subito dal lavoratore, il quale, mentre era intento a rimuovere la copertura in eternit sul tetto di un capannone, sconfinava sul tetto del capannone attiguo, calpestando un lucernario con copertura in plexiglass che cedeva, provocando la sua rovinosa caduta a terra da un’altezza di circa 10 metri.
Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, l'(omissis) aveva assunto in subappalto – dalla societa’ (omissis) – il compito di provvedere alla rimozione e allo smaltimento della copertura in eternit di un capannone. L’imputato non aveva instaurato un regolare rapporto di lavoro con l’infortunato: fra i due sussisteva un rapporto di lavoro di fatto; di qui la riconosciuta posizione di garanzia dell’ (omissis), il quale non aveva colposamente messo in sicurezza la zona di lavoro, avendo omesso, nell’inerzia del (omissis), di delimitare la parte di tetto oggetto di intervento, trattandosi di un unico capannone il cui tetto aveva identiche caratteristiche strutturali, per cui solo una precisa delimitazione dell’area di cantiere – nella specie inesistente – avrebbe potuto evitare lo sconfinamento per errore del lavoratore in una zona attigua a quella di intervento.