Milano, 28.1.2014
Con la Circolare n. 38-E l’Agenzia delle Entrate ha ordinato alle banche italiane di trattenere un acconto del 20% sui bonifici bancari effettuati dall’estero verso i conti italiani. L’acconto verrà applicato solamente sui capitali maturati all’estero grazie agli investimenti finanziari (azioni, obbligazioni ecc). Sono quindi esclusi i normali salari e le rendite pensionistiche. Inoltre sono esclusi dal provvedimento tutti i soggetti che non sono tenuti alla compilazione del riquadro RW del modello Unico. I frontalieri sono esonerati da questo onere.
Tuttavia, gli istituti bancari sono tenuti a richiedere al frontaliere un’autocertificazione in cui il cliente interessato dichiari che i capitali maturati all’estero sono frutto di una normale attività di lavoro. Producendo l’autocertificazione i versamenti del frontaliere saranno appunto esentati dal provvedimento menzionato. Al tempo stesso, gli istituti bancari non hanno ancora adottato un sistema comune per l’applicazione del provvedimento. Pertanto la Cisl invita i suoi iscritti a prendere contatto con il proprio istituto bancario per richiedere maggiori informazioni.
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Modello di autocertificazione esempio – (15 KB) |