Premi di produttività e tassazione separata

Milano, 15.12.2017

Con la risoluzione n. 151/E del 13 dicembre 2017 l’Agenzia delle entrate affronta il caso dell’applicabilità della tassazione separata su arretrati di lavoro dipendente. In particolare, alcune amministrazioni hanno chiesto se le retribuzioni di risultato erogate nel 2017 ma relative agli anni 2013, 2014 e 2015 siano da assoggettare a tassazione separata, considerato che il ritardo nel pagamento ha superato l’arco temporale “fisiologico” di un anno. L’Agenzia, nel ripercorrere le norme (articolo 17, comma 1, lettera b, del Tuir) e la prassi che disciplinano la tassazione separata per gli arretrati di lavoro dipendente ricorda come le situazioni che possono assumere rilievo per applicare il richiamato regime fiscale, sono di due tipi:

“1, quelle di carattere giuridico … – 2, quelle consistenti in oggettive situazioni di fatto, che impediscono il pagamento delle somme riconosciute come spettanti…”.

Mentre per le fattispecie della prima tipologia non vi sono particolari problemi, più difficile è la valutazione di tale aspetto con riguardo alle situazioni di fatto.

Su questa risoluzione si posiziona anche l’ erogazione dei premi. L’Agenzia ritiene che nel caso di specie ricorrano le condizioni per tassare separatamente i premi erogati nel 2017 ma maturati negli anni 2013 e 2014, mentre per quelli relativi al 2015 è lasciata alle Amministrazioni istanti la valutazione della ricorrenza delle circostanze non fisiologiche utili ad applicare il predetto regime agevolato, la cui finalità è quella di evitare che “nei casi di redditi riferiti a più annualità e percepiti in ritardo per cause indipendenti dalla volontà delle parti, il sistema di progressività delle aliquote determini un pregiudizio per il contribuente per vicende, a lui non imputabili, che alterano la periodicità dei pagamenti”.

 

 Risoluzione 151/E Agenzia Entrate