Milano, 24.6.2014

Cgil, Cisl, Uil, con Confartigianato, Cna, Claai e Casartigiani della Lombardia, hanno siglato ieri
l’accordo regionale per dare attuazione al decreto sulla detassazione del salario di produttività. Il decreto, dello scorso 22 gennaio, fissa per quest’anno a 40mila euro il tetto di reddito annuo a cui viene applicata la tassazione agevolata al 10% e a 2.500 euro lordi l’ammontare massimo detassabile per ogni lavoratore. “Un accordo che valorizza ulteriormente i risultati della contrattazione regionale nell’artigianato – afferma Gigi Petteni, segretario generale della Cisl Lombardia – dando risposte concrete, in “busta paga”, ai lavoratori e alle lavoratrici delle aziende artigiane”. Sono oltre 180mila i lavoratori lombardi interessati dall’intesa. L’agevolazione fiscale sarà riconosciuta sia sulla quota di retribuzione che sulle eventuali relative maggiorazioni corrisposte per istituti contrattuali previsti nella contrattazione collettiva regionale del lavoro (sette i contratti: Tessile – Moda, Comunicazioni, Alimentare – Panificazione, Acconciatura – Estetica, Chimica – Ceramica, Meccanica, Legno – Lapidei), che realizzino modifiche dell’orario di lavoro e dell’organizzazione dell’orario di lavoro attuate in azienda rispetto ai contratti nazionali di riferimento, secondo quanto previsto dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 29 aprile 2014. A titolo esemplificativo, di seguito gli istituti contrattuali detassabili:
– premio di produttività, detassabile in quanto calcolato sulla base di parametri oggettivi ed effettivamente misurabili anche alla luce di fonti statistiche ufficiali;
– orario di lavoro multiperiodale, plurisettimanale, e comunque altre articolazioni della media settimanale dell’orario di lavoro: sono detassabili le ore che eccedono il normale orario di lavoro settimanale previsto;
– flessibilità dell’orario di lavoro: sono detassabili le ore che eccedono il normale orario di lavoro settimanale e la eventuale relativa maggiorazione, inclusi i relativi riposi compensativi maturati dal lavoratore;
– banca ore: sono detassabili le ore accantonate e poi liquidate in busta paga e non anche le ore invece recuperate tramite riposi compensativi;
– permessi retribuiti (ROL): le ore detassabili sono quelle lavorate rispetto a quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro nazionali;
– lavoro straordinario: sono detassabili le ore prestate oltre i limiti stabiliti dei singoli contratti nazionali e comunque entro i limiti di legge.