Scheda – Ape sociale, cos’è e chi ne ha diritto

Che cosa è l’Ape sociale?

L’Ape sociale è un’indennità economica, pagata dall’Inps, finanziata dalla fiscalità generale a chi si trovi in determinate condizioni. Non è quindi un prestito che deve essere restituito ma una sorta di sostegno al reddito fino a che non si raggiunge la pensione.

A quanto ammonta

L’importo è calcolato in base all’ammontare del futuro trattamento pensionistico di vecchiaia cui avrà diritto il richiedente nel limite massimo di 1.500 euro lordi (non rivalutabile) per 12 mensilità ed è soggetto alla tassazione prevista per il reddito da lavoro dipendente. In caso di contribuzione dispersa in varie gestioni, il calcolo della pensione avverrà pro-quota con le regole di ciascuna gestione per i periodi ivi maturati.

Chi ha diritto all’Ape sociale

Possono accedere all’Ape sociale coloro che siano iscritti all’Ago Inps, vale a dire i lavoratori dipendenti e i lavoratori iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi; alle forme sostitutive dell’Ago cioè agli ex fondi speciali (elettrici, telefonici, ex Inpdai, trasporto, dazieri, esattoriali, fondo volo, Inpgi, sportivi professionisti); alle forme esclusive (ex Indap, ex Ipost, ex Enpals); alla gestione separata Inps ai sensi dell’art. 2 comma 26 legge 335/1995. Non possono accedere all’Ape gli iscritti alle Casse professionali e agli enti privatizzati. La contribuzione dispersa nelle varie gestioni viene tutta considerata per raggiungere l’anzianità contributiva richiesta, ad eccezione dell’eventuale contribuzione versata presso casse professionali ed enti privatizzati. In ogni caso la contribuzione per periodi coincidenti si considera una sola volta.

Gli interessati devono aver compiuto almeno 63 anni di età e trovarsi in una delle seguenti quattro condizioni:

CASO 1 – Avere almeno 30 anni di contributi ed essere in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19 comma 1 d.lgs. 150/20151 per licenziamento individuale o collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale di cui alla procedura prevista dall’art. 7 della legge 604/1966. Inoltre è necessario che da almeno tre mesi sia cessata l’intera prestazione di disoccupazione spettante.
Attualmente sono esclusi dalla possibilità di accedere all’Ape sociale i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato scaduto i quali abbiano goduto e terminato la prestazione di disoccupazione.

Per gli operai agricoli, vista la specificità della posizione contributiva, poiché il Dpcm sul punto tace è necessario attendere le indicazioni dell’ Inps.

Documentazione da presentare

 dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sulla sussistenza dei requisiti al momento della domanda o al loro realizzarsi entro la fine dell’anno;

 lettera di licenziamento, di dimissioni per giusta causa o il verbale di accordo di risoluzione consensuale stipulato secondo la citata procedura.

CASO 2- Avere almeno 30 anni di contributi e al momento della richiesta di Ape sociale assistere da almeno sei mesi il coniuge, la persona con cui è contratta l’unione civile o un parente di primo grado convivente (genitori o figli) con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3 comma 3 legge 104/1992.

Documentazione da presentare

 dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sulla sussistenza dei requisiti al momento della domanda o al loro realizzarsi entro la fine dell’anno;

 certificazione attestante l’handicap in situazione di gravità della persona a cui presta assistenza.

Nel caso in cui più soggetti assistano la stessa persona con handicap grave, l’Ape sociale può essere concessa ad un solo avente diritto.

CASO 3 – Avere almeno 30 anni di contributi ed essere riconosciuto invalido dalle commissioni di invalidità civile almeno al 74%.

Documentazione da presentare

 dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sulla sussistenza dei requisiti al momento della domanda o al loro realizzarsi entro la fine dell’anno;

  verbale di invalidità civile attestante l’invalidità pari almeno al 74%.

CASO 4 – Avere almeno 36 anni di contributi e svolgere alla data della domanda di Ape sociale da almeno sei anni in via continuativa una o più delle attività gravose elencate nella scheda esplicativa predisposta dalla Cisl confederale. Per effetto dell’art. 53 decreto-legge n. 50/2017 tali attività si considerano svolte in via continuativa quando, nei 6 anni precedenti la decorrenza dell’Ape sociale, non abbiano subito interruzioni per un periodo superiore a 12 mesi nell’arco temporale degli ultimi 7 anni precedenti la decorrenza.

Documentazione da presentare

 dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sulla sussistenza dei requisiti al momento della domanda o al loro realizzarsi entro la fine dell’anno;

 contratto di lavoro o busta paga;

 dichiarazione del datore di lavoro su specifico modulo Inps attestante i periodi di lavoro, CCL applicato, mansioni svolte, inquadramento attribuito.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alle sedi Inas sul territorio