Assenza dei lavoratori fragili equiparata a degenza ospedaliera (anche dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020)

Milano, 27.4.2021

Per effetto dell’articolo 15 del decreto legge 41/2021, l’assenza dal lavoro dei lavoratori fragili, che non possono svolgere l’attività in modalità agile, è equiparata a degenza ospedaliera anche dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020. La conferma arriva con il messaggio Inps 1667/2021 in cui si spiega che, a fronte di quanto previsto dal decreto Sostegni, l’equiparazione dell’assenza a ricovero dei lavoratori fragili del settore privato assicurati per malattia opera dal 17 marzo al 31 dicembre 2020 e dal 1° gennaio al 30 giugno 2021.
Si rileva che dalle norme che estendono la copertura per i lavoratori fragili e dalle indicazioni fornite dal messaggio Inps citato non vi sono indicazioni precise ai datori di lavoro sulle modalità con cui intervenire per le correzioni delle mensilità trascorse, in cui l’assenza è stata diversamente gestita e trattata in busta paga, anche ai fini degli istituti contrattuali, dall’equiparazione al ricovero ospedaliero. L’attenzione va posta soprattutto per l’esclusione dal periodo di comporto di tali assenze che, fatto salvo il divieto di licenziamento per effetto dello stato di emergenza pandemico, potrebbe portare a conteggi errati sulla durata del periodo di conservazione del posto di lavoro.

Per cui si invitano i lavoratori coinvolti a prestare attenzione in merito alla retroattiva per il trattamento con le nuove disposizioni dei periodi prima normati diversamente.