Circolare Inail su assegno di incollocabilità

Milano, 5.10.2017

Con la circolare 27 settembre 2017 n. 40 l’Inail ha ufficializzato l’importo dell’assegno di incollocabilità dal 1° luglio 2017 confermandolo nella misura vigente per l’anno precedente ed è pari a 256,39 euro mensili.

Destinatari
L’assegno di incollocabilità è erogato dall’Inail ai soggetti in possesso dei requisiti indicati dall’art. 180 del D.P.R. n. 1124/1965:

– riduzione della capacità lavorativa dovuta ad infortunio o malattia professionale non inferiore al 34%;
– grado di menomazione dell’integrità psicofisica/danno biologico superiore al 20%, riconosciuto secondo le tabelle di cui al decreto 12 luglio 2000 per gli infortuni verificatisi e per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007;
– età non superiore a 65 anni;
– impossibilità di essere assunti come disabili tramite il sistema del collocamento obbligatorio.
L’assegno è erogato fino al compimento dei 65 anni di età, è esente Irpef ed incumulabile con la prestazione mensile a favore degli invalidi civili parziali.
L’importo dell’assegno viene pagato mensilmente insieme alla rendita.

Domanda

Per avere diritto all’assegno, il lavoratore deve fare domanda alla sede Inail d’appartenenza, direttamente o anche a mezzo raccomandata o Pec.

La domanda deve comprendere, oltre ai dati anagrafici, la descrizione dell’invalidità (lavorativa ed extra lavorativa, se esistente) e la fotocopia del documento di identità. In caso di invalidità extra lavorativa, deve essere presentata la relativa certificazione.