Inail, nuova circolare su infortuni

Milano, 21.5.2020

Dopo la Circolare 13 del 3 aprile 2020 Inail ne emana una nuova anche ad integrazione e precisazione di alcuni punti della precedente. Il nuovo testo è stato diffuso ieri dall’Istituto.

Si ribadisce che le patologie infettive contratte in occasione di lavoro sono da sempre inquadrate e trattate come infortunio poiché «la causa virulenta viene equiparata alla causa violenta» anche quando i suoi effetti «si manifestino dopo un certo tempo». Una tutela piena, insomma, con indennità per inabilità temporanea assoluta che copre anche il periodo di quarantena del lavoratore. Inoltre gli oneri degli eventi infortunistici del contagio non incidono sull’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico, ma sono a carico «della gestione assicurativa nel suo complesso, a tariffa immutata», e quindi senza conseguenze sulle tariffe che devono pagare le imprese.
È proprio da questi principi che le nuove istruzioni Inail fanno discendere l’esclusione dei presupposti di una responsabilità civile o penale dell’impresa che abbia adottato tutte le misure di sicurezza previste nei protocolli nazionali e regionali.
Il punto su cui si concentra la nuova Circolare e che ha fatto tanto discutere nei giorni scorsi, anche riferito attuazione dell’articolo 42 del decreto “Cura Italia” che aveva assicurato la tutela infortunistica anche ai colpiti da Coronavirus, è riferito al riscontro di un’infezione Covid-19 di origine professionale e legata all’attività lavorativa che si fonda su un giudizio di «ragionevole probabilità» ed è «totalmente avulso da ogni valutazione in ordine alla imputabilità di eventuali comportamenti omissivi in capo al datore di lavoro che possano essere stati causa del contagio».

Altro punto significativo delle nuove istruzioni è sull’attivazione dell’azione di regresso, vale a dire la rivalsa dell’Istituto sull’impresa, che non verrà adottata se non in casi di imputabilità «a titolo, quantomeno, di colpa, della condotta causativa del danno».