Sicurezza, prime indicazioni operative su formazione e addestramento

Milano, 18.2.2022

L’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl), con la circolare 1/2022 , fornisce le prime indicazioni relative alle novità introdotte dal DL 146/2021 che ha modificato l’articolo 37 del decreto legislativo 81/2008 in merito alla disciplina degli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza del lavoro.
Va chiarito che l’entrata a regime dei nuovi obblighi formativi in materia di salute e sicurezza del lavoro, è subordinata all’adozione dell’accordo in sedi di Conferenza Stato-Regioni che, dovrà avvenire entro il prossimo 30 giugno 2022. L’intesa dovrà integrare e modificare le indicazioni già previste dagli accordi del 21 dicembre 2011 che, nelle more del suo aggiornamento, resta riferimento.
Le modifiche legislative introdotte riguardano il nuovo obbligo di formazione per il datore di lavoro. L’accordo determinerà non soltanto la durata e le modalità, ma anche i contenuti minimi e il corretto adempimento dell’obbligo di formazione. Per il preposto, invece, l’adeguatezza e la specificità della formazione, già prevista, dovrà tenere conto dei nuovi compiti introdotti nel nuovo articolo 19 del testo unico.
Come sopra citato, la circolare chiarisce che, fino al nuovo accordo, i nuovi obblighi in capo a tali soggetti, ivi comprese le modalità di adempimento richieste al preposto (formazione svolta interamente in presenza con cadenza almeno biennale) non possono costituire ipotesi di violazione di legge con applicazione delle relative sanzioni. Fino alla sottoscrizione della nuova intesa, continueranno a valere le disposizioni del 2011 e, secondo l’Ispettorato, la Conferenza dovrà anche individuare un periodo transitorio per adeguarsi alle nuove regole, come già avvenuto con l’accordo del 2011.
Altra novità introdotta dalla Legge 215/2021 riguarda gli obblighi di addestramento. Secondo la nuova formulazione dell’articolo 37, comma 5, del testo unico, infatti, alla previsione che l’addestramento deve essere impartito da persona esperta e sul luogo di lavoro, è stato specificato che esso consiste nella prova pratica per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi anche di protezione individuale, nell’esercitazione applicata per le procedure di lavoro in sicurezza e che tali interventi «devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato».
La Circolare precisa che, per le attività svolte successivamente all’entrata in vigore del nuovo articolo 37 del TU, 21 dicembre 2021, i contenuti dell’addestramento trovano immediata applicazione, con la conseguenza che la violazione relativa all’assenza della prova pratica e/o della esercitazione applicata è penalmente sanzionata. Sempre la Circolare precisa che “Non rileva ai fini sanzionatori invece il tracciamento dell’addestramento nel registro informatizzato…..”.
Per quanto riguarda il sistema sanzionatorio relativamente alla sospensione dell’attività va ricordata la Circolare 4/2021, dove si stabilisce che «il provvedimento di sospensione va adottato solo quando è prevista la partecipazione sia dei corsi di formazione sia all’addestramento», e il datore di lavoro non vi abbia adempiuto . Per cui, fino all’entrata in vigore del nuovo accordo sulla formazione Stato/Regioni, le sanzioni penali potranno essere adottate in caso di mancata formazione secondo le disposizioni contenute nell’accordo del 2011 e, per il mancato addestramento, secondo le disposizioni previste dal nuovo articolo 37, comma 5.
Ove vengano accertate entrambe le violazioni riferibili alle ipotesi indicate nella Circolare 4/2021, il datore di lavoro è soggetto anche alla sospensione dell’attività imprenditoriale.


Circolari_INLR.0000001.16-02-2022