Reddito di libertà – Istruzioni operative e contabili dell’Inps

Milano, 9.11.2021

l’Inps, con circolare n. 166 dell’8 novembre, ha pubblicato le istruzioni operative per accedere alle risorse, i cui criteri di ripartizione e trasferimento alle regioni sono stati definiti con DPCM 17 dicembre 2020 (v. Tabella allegato 2), del “Fondo per il Reddito di libertà per le donne vittime di violenza”, istituito dall’articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, mediante l’incremento – 3 milioni di euro per il 2020 – del “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità”.

Il contributo economico è stabilito nella misura massima di euro 400 mensili pro capite per non più di 12 mesi ed è destinato alle donne vittime di violenza, sole o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni e dai servizi sociali, e ha l’obiettivo di sostenere prioritariamente le spese per assicurare l’autonomia abitativa e la riacquisizione dell’autonomia personale, nonché il percorso scolastico e formativo dei/delle figli/e minori.

Per accedere al contributo, le interessate dovranno compilare, direttamente o tramite un rappresentante legale o un delegato, il modello di domanda apposito (v. allegato 3), attraverso il Comune di residenza che provvederà all’inserimento della stessa domanda al servizio on line sul portale www.inps.it.

L’esito dell’istruttoria sarà reso disponibile nella procedura a disposizione dei Comuni, che potranno stampare la domanda con il relativo esito; lo stesso esito verrà comunicato all’interessata utilizzando i dati di contatto indicati in domanda.

Le domande non ammesse per insufficienza di budget potranno essere accolte in un momento successivo in presenza di altre domande presentate e respinte.

Alla data del 31 dicembre 2021, tutte le domande presentate e non accolte nel corso dell’anno per insufficienza di budget saranno definitivamente scartate.