Sicurezza, circolare Inl su provvedimenti di sospensione

Milano, 10.11.2021

Dopo la pubblicazione del Decreto 146/2021, il cosiddetto Decreto fiscale, e l’operatività dell’art. 13 che interviene sulle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per contrastare la grave situazione che sta causando la crescita degli infortuni soprattutto mortali, alta è l’attesa delle note e/o circolari applicative/interpretative.


Ieri è uscita la circolare 3/2021 dell’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl), al quale la norma citata riassegna le competenze in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in tutte le attività lavorative, che dà prime indicazioni alle strutture territoriali da osservare ai fini dei provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale da adottare in caso di accertate violazioni ipotizzate dal nuovo articolo 14 del Dlgs 81/2008.

La circolare interviene in termini ampi sul provvedimento di sospensione.
Per quanto riguarda il tema dei lavoratori sospesi per effetto di provvedimento e la loro retribuzione, la Circolare dà una prima risposta chiarendo che le violazioni circoscritte alla posizione del singolo lavoratore (come l’omessa formazione o l’omessa fornitura dei Dpi contro le cadute dall’alto da parte del datore di lavoro) sono cause non imputabili al lavoratore. Permane quindi l’obbligo di corrispondere allo stesso il trattamento retributivo e di versare la relativa contribuzione.