Inail, le istruzioni per il rimborso della retribuzione al lavoratore disabile in reinserimento

Milano, 7.3.2019

La Circolare n. 6 del 26 febbraio 2019 dell’Inail esprime immediata chiarezza in merito al fatto che il rimborso della retribuzione è solo ed esclusivamente per i progetti finalizzati alla conservazione del posto di lavoro e non per la nuova occupazione di un disabile da lavoro rimasto inoccupato. La legge 145/2018 (c.d.  di bilancio 2019) prevede che sia a carico di Inail il rimborso parziale pari al 60%, al datore di lavoro della retribuzione corrisposta ad una persona disabile al lavoro a condizione che quest’ultima sia destinataria di un progetto di reinserimento mirato alla conservazione del posto di lavoro.

Il periodo delle retribuzioni rimborsabili sono quelle che decorrono dalla data di manifestazione delle volontà dei soggetti,datore di lavoro e lavoratore per la realizzazione degli interventi nel progetto contenuti ma non superiore ai 12 mesi. Questa manifestazione di volontà deve avere una specifica comunicazione ad Inail pena la non ammissibilità del rimborso. Potranno essere riconosciuti anche i rimborsi intervenuti per i casi in cui la data di manifestazione della volontà di attivare il progetto sia precedente al 1° gennaio 2019 ed il progetto stesso sia ancora in corso di realizzazione, ma soltanto per le prestazioni lavorative rese a decorrere dal 1° gennaio 2019 fino alla realizzazione degli interventi individuati nel progetto e, comunque, non oltre la scadenza dell’anno a decorrere dalla data di manifestazione della volontà.

 

  Circolare Inail n.6 del 26 febbraio 2019