Disabili e trasferimento, sentenza della Cassazione

Milano, 7.3.2019

La Corte di Cassazione, con ordinanza del 1° marzo 2019 n. 6150, ha stabilito il diritto del lavoratore di scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere sussiste non solo nel momento iniziale di instaurazione del rapporto, ma anche in ipotesi di domanda di trasferimento.

La sentenza interviene sull’applicabilità dell’art. 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (come modificato, da ultimo, dalla legge n. 183/2010). Il dettato normativo prevede che il lavoratore dipendente, sia pubblico si privato, che assiste il coniuge o un parente con handicap in situazione di gravità “ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”.

La Cassazione è intervenuta sul caso di un dipendente delle Poste Italiane.
Per la Cassazione l’agevolazione in favore dei familiari della persona disabile al solo momento della scelta iniziale della sede di lavoro, come preteso da Poste Italiane, equivarrebbe a tagliare fuori dall’ambito di tutela tutti i casi di sopravvenute esigenze di assistenza sopravvenute in un momento successivo, compromettendo i beni fondamentali tutelati dalla costituzione e richiamati da numerose pronunce della Consulta.

 

  Corte di Cassazione trasferimento per disabili