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Lavoro disabili, modifiche al Dlgs 151/15

Milano, 24.10.2016
 
Modifiche al Dlgs 151/15
Lavoro delle persone con disabilità
 
 
Al Capo I del D.lgs.151/15 vengono disposte le seguenti modifiche alla legge n. 68 del 1999 in tema di diritto al lavoro delle persone con disabilità:
 
a) si precisa che la computabilità dei lavoratori già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro ha luogo anche nel caso in cui abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari al 60 per cento, oltre che superiore al 60 per cento.
b) si lega l’importo delle sanzioni di cui all’articolo 15 della legge n. 68 del 1999 alla misura del contributo esonerativo previsto, prevedendo che sia il suo quintuplo; 
c) si chiarisce che per il mancato versamento della sanzione amministrativa comminata in caso di mancato adempimento degli obblighi di assunzione, si applicherà la procedura della diffida e del contestuale obbligo di presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione o la stipula del contratto di lavoro con la persona avviata;
d) si prevede che gli importi delle sanzioni amministrative dovute in caso di ritardato o mancato invio del prospetto informativo sono adeguate ogni cinque anni con decreto del ministro del Lavoro e delle politiche sociali.
I correttivi proposti in tema di diritto al lavoro delle persone con disabilità, identici a quanto sin dal principio indicato nello schema di decreto, non fanno altro che procedere nella direzione di operare quella necessaria “manutenzione straordinaria” alla legge n.68 del 1999, già avviata con il decreto 151.
In particolare, la previsione che la sanzione sia un multiplo del contributo esonerativo garantirà che sia in ogni caso di importo superiore e di conseguenza realmente penalizzante. 
 
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