Milano, 20.9.2017
Dal 24 settembre 2017 troverà piena applicazione l’articolo 22, comma 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015 che pone un tetto alle ore di sospensione dal lavoro per Cassa integrazione straordinaria (Cigs) per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale che possono essere autorizzate.
Pertanto dal 24 settembre 2017 le ore di sospensione dal lavoro per CIGS per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale che potranno essere autorizzate non dovranno eccedere il limite dell’80% delle ore lavorabili nell’unità produttiva nell’arco di tempo di cui al programma autorizzato.
Con la Circolare n. 16 del 28/08/2017 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha precisato che, ai fini della verifica delle ore lavorabili nell’unità produttiva, assume rilievo l’indicazione, nella domanda di concessione dell’integrazione salariale, del numero dei lavoratori, distinti per orario contrattuale, mediamente occupati nel semestre precedente, dato quest’ultimo su cui calcolare le ore di sospensione autorizzabili.
La ratio della disposizione, in previsione di possibili modifiche all’organico aziendale nel corso del programma, è quella di consentire, stabilito il plafond di ore autorizzabili, una programmazione delle sospensioni che non risenta delle variazioni dell’organico che possono verificarsi nel corso del programma di crisi o riorganizzazione aziendale.