Entro il 31 agosto il deposito dei contratti per gli sgravi conciliazione tra vita e lavoro

Milano, 27.8.2018

In attuazione di quanto previsto dal Dlgs 80/2015 e del successivo decreto del 12 settembre 2017 che hanno stanziato le risorse per il 2017 e il 2018 e regolato i criteri per l’ottenimento degli sgravi contributivi il 31 agosto 2018 scade il termine per depositare gli accordi collettivi in merito agli sgravi contributivi conciliazione vita lavoro. Gli stessi devono prevedere misure di conciliazione tra vita professionale e vita privata innovative e migliorative rispetto a quanto già previsto dalla legge e dal contratto collettivo nazionale di riferimento.
L’adempimento previsto per fine agosto si riferisce alla seconda fase relativa ai contratti sottoscritti e depositati dal 1° novembre 2017 al 31 agosto 2018.

A suo tempo (3 novembre 2017), l’Inps ha impartito le istruzioni con la circolare 163 per la complessa determinazione del beneficio spettante che sarà comunque calcolato dall’Inps stesso.

SCARICA LA CIRCOLARE INPS 163 DEL 3 NOVEMBRE 2017 

DA SAPERE: Il beneficio riguarda soltanto i datori di lavoro privati che abbiano sottoscritto e depositato un contratto collettivo aziendale, anche in recepimento di contratti collettivi territoriali, che preveda strumenti specifici di conciliazione tra vita professionale e vita privata dei lavoratori, come sopra detto, innovativi rispetto al quadro legale e contrattuale in vigore.
Il contratto aziendale deve riguardare un numero di dipendenti pari almeno al 70 per cento della media di lavoratori occupati dal datore di lavoro, in termini di forza aziendale, nell’anno civile precedente.

Al fine di avere i necessari requisiti, l’accordo collettivo deve prevedere la realizzazione di almeno due tra gli strumenti indicati nell’articolo 3 del decreto del 12 settembre 2017, di cui almeno uno rientrante o nell’area di “intervento genitorialità” o nell’area di “intervento flessibilità organizzativa”. Le normative di riferimento dettagliano anche le singole aree.

Per il godimento dei benefici l’azienda è soggetta:
• al possesso ai requisiti di regolarità contributiva attestata tramite il Durc
• al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, se stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.